FAQ • Crisi di impresa

Peculiarità delle imprese cooperative

Per le imprese cooperative il prestito sociale rappresenta una particolare forma di finanziamento. Si tratta, infatti, di un istituto tipico delle società cooperative che è stato modificato negli ultimi anni per effetto dell’art. 1, commi 238-242, Legge 27/12/2017, n. 205. Sarebbe pertanto interessante comprendere come si inserisce il prestito sociale nella determinazione degli indici di allerta alla luce delle nuove disposizioni in tema di crisi d’impresa.

Prima di entrare nel merito del quesito, risulta doveroso sottolineare due aspetti fondamentali che caratterizzano il prestito sociale, ovvero:

  • l’impiego del prestito sociale che deve interessare solo operazioni strettamente funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali (comma 238 dell’art. 1 della legge n.205/2017);
  • la non applicabilità dell’art. 2467 del codice civile con riferimento alla postergazione dei finanziamenti dei soci alla società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori (comma 239 dell’art. 1 della legge n.205/2017).

Alla luce di quanto appena esposto, l’attività di raccolta di finanziamenti presso soci dev’essere adeguatamente trattata nella determinazione del DCSR che, secondo le indicazioni del CNDCEC,  dovrà essere calcolato tenendo conto dei flussi attesi a 6 mesi “per versamenti e rimborsi del prestito stesso, secondo una ragionevole stima, basata sulle evidenze storiche delle relative movimentazioni non precedenti a tre anni”. Inoltre, qualora l’impresa non ritenga adeguato, in considerazione delle proprie caratteristiche, l’indice di adeguatezza patrimoniale, essa potrà modificarlo, specificandone le ragioni nella nota integrativa. Ciò perché la voce “patrimonio netto”, presente al numeratore dell’indice di adeguatezza patrimoniale, potrebbe risentire delle dinamiche di rimborso del prestito sociale.

Sempre in relazione al prestito sociale, il documento del CNDCEC fornisce dei suggerimenti in merito alla determinazione dell’indice di liquidità, con specifico riferimento al suo denominatore rappresentato dalle passività a breve. In questa circostanza, infatti, si dovrà rettificare il valore delle passività a breve sulla scorta delle valutazioni fatte nel calcolo del DSCR e dell’indice di adeguatezza patrimoniale, qualora il rimborso del capitale sia previsto nel breve periodo.

A cura di Nicola Lucido – Dottore Commercialista in Pescara, Dottore di ricerca in Economia Aziendale, Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Con queste FAQ cerchiamo di rispondere ai principali dubbi degli operatori che sono alle prese con la gestione dei nuovi obblighi introdotti dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.

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