FAQ • Processo civile telematico

Quando è necessaria l’attestazione di conformità della nota di trascrizione in caso di pignoramento immobiliare?

Devo procedere al deposito telematico della nota di trascrizione di un pignoramento immobiliare. È necessaria un’attestazione di conformità specifica oppure il documento può essere semplicemente scansionato e allegato?

La necessità dell’attestazione di conformità per la nota di trascrizione del pignoramento dipende in realtà dal momento nel quale tale documentazione viene trasmessa alla Cancelleria.

L’articolo 557 c.p.c., infatti, prescrive che, unitamente al titolo esecutivo, al precetto e al pignoramento, l’Ufficiale Giudiziario consegni anche la nota di trascrizione nei registri immobiliari consegnatagli dal Conservatore. Di detti documenti, al momento dell’iscrizione a ruolo del pignoramento, il Difensore dovrà attestare la conformità.

Come sappiamo, però, nella prassi quotidiana non è l’Ufficiale Giudiziario a procedere alla trascrizione del pignoramento immobiliare, ma è quasi sempre il Difensore del creditore procedente ad adoperarsi in tal senso.

L’art. 555 c.p.c., proprio in virtù di detta prassi, consente il deposito della nota di trascrizione del pignoramento anche in un momento successivo all’iscrizione a ruolo della procedura. L’art. 557 c.p.c. prescrive, quindi, espressamente la necessità di attestare la conformità della nota di trascrizione, solo se questa venga depositata al momento dell’iscrizione a ruolo della procedura; non la richiede invece – probabilmente per una dimenticanza del legislatore – qualora la stessa sia depositata in un momento successivo all’iscrizione in oggetto.

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