FAQ • Lavoro e HR

Se il lavoratore supera il periodo di comporto posso licenziarlo?

Nel periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento per GMO, se il lavoratore supera il periodo di comporto, ovvero supera quel periodo durante il quale il dipendente in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, posso licenziarlo?

La risposta è positiva, con qualche avvertenza. Iniziamo col chiarire che il recesso per superamento del periodo di comporto è solamente “assimilabile” all’ipotesi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (bloccato dall’art. 46 del D.L. n. 18/2020 sino al 16 maggio).

A confermare tale distinzione vale sia la diversa fonte normativa (art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo; art. 2110 cod. civ. per il periodo di comporto), sia l’orientamento delle sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 12568/2018), che hanno chiaramente affermato che le due ipotesi di licenziamento sono del tutto distinte; tale differente disciplina è, pur se indirettamente, confermata anche dall’art. 7 della legge n. 604/1966, il quale, nel regolare la procedura per il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l’Ispettorato nel caso del giustificato motivo oggettivo (datore oltre i 15 dipendenti e lavoratore non a tutele crescenti), esclude espressamente che la procedura possa o debba essere attivata in caso di avvenuto superamento del periodo di comporto.

Quindi, anche nel periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento per GMO (17 marzo – 16 aprile 2020), è possibile licenziare il lavoratore che ha superato il periodo di malattia previsto dal contratto collettivo, ricordando però quanto segue:

a) la malattia non deve essere imputabile al datore, che abbia violato gli obblighi di sicurezza;

b) l’art. 26 del D.L. n. 18/2020 dispone che il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori per coronavirus, è equiparato a malattia per il trattamento economico e non è computabile nel comporto;

c) se il lavoratore ha ferie arretrate e vuole goderle onde evitare il superamento del periodo di comporto, il datore è praticamente obbligato a concederle.

Link iscrizione multi rubrica