Processo civile telematico

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Incremento degli atti depositabili esclusivamente tramite Portale dei Depositi Penali

Il protrarsi dell'emergenza sanitaria ha spinto il ministero della Giustizia ad aumentare il numero di atti depositabili esclusivamente tramite Portale dei Depositi Penali. La DGSIA ha previsto, inoltre, un iter particolare per il deposito della nomina a difensore in fase di indagini preliminari: vediamo di seguito come procedere.

Come è noto, l’art. 24 comma 1 e comma 2 del D.L. 137/2020 ha introdotto l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti di cui all’art. 415bis c.p.p. tramite Portale dei Depositi Penali (PDP). Il comma 2 della norma sopra citata, però, prevede espressamente che: “con uno o più decreti del  Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1”.

Con D.M. 13 gennaio 2021, il ministero della Giustizia ha previsto l’obbligatorietà – fino alla fine dello stato di emergenza – del deposito tramite PDP anche delle seguenti categorie di atti:

  • istanza di opposizione all’archiviazione di cui all’art. 410 c.p.p.;
  • denuncia di cui all’art. 333 c.p.p. e relativa procura speciale;
  • querela di cui all’art. 336 c.p.p. e relativa procura speciale;
  • nomina del difensore;
  • rinuncia o revoca del mandato ex art. 107 c.p.p.

Oltre a ciò la DGSIA ha pubblicato una nuova versione delle specifiche tecniche per gli atti depositabili tramite PDP e ha introdotto, con nota dell’11 febbraio 2021, un iter particolare per il deposito della nomina a difensore in fase di indagini preliminari.

Con tale nota il ministero ha precisato che, qualora il difensore avesse la necessità di depositare telematicamente la nomina prima dell’avviso ex art. 415bis c.p.c., potrà procedere attraverso la trasmissione contestuale di un così detto “atto abilitante”, cioè della scansione del documento attestante la venuta a conoscenza del procedimento da parte del professionista. Tale documento potrà – ad esempio – essere il certificato ex art. 335 c.p.p. che, una volta trasmesso alla procura tramite Portale dei Depositi Penali, consentirà al difensore di essere censito all’interno del fascicolo della procedura.

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