La centralità della PEC nel processo tributario telematico (PTT)
Le liti tributarie, destinate ad insorgere con qualsiasi ente impositore, come noto sono caratterizzate dal 1° luglio scorso dalla procedura completamente telematica: nel nuovo corso del processo tributario di merito – atteso che, per i procedimenti tributari in cassazione, il procedimento è ancora del tutto “analogico” – assoluta centralità viene attribuita alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’operatore.
È stato fatto correttamente riferimento alla lite tributaria, qui intesa come il momento di “chiamata in causa” dell’ente impositore, perché l’utilizzo del canale telematico da parte del difensore del contribuente è effettuato già con la notifica del ricorso alla controparte.
Infatti, la legge – segnatamente l’art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 disciplinante il processo tributario – prevede che, la notifica degli atti processuali e della relativa documentazione nonché dei provvedimenti giurisdizionali, debba avvenire a mezzo Posta Elettronica Certificata.
Pertanto, per quanto riguarda i difensori abilitati al patrocinio nel processo tributario il relativo indirizzo PEC dovrà essere quello pubblicato nell’INI-PEC: segnatamente, per quanto riguarda i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato – come nel caso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro – l’indirizzo deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi Ordini o Collegi; diversamente, per quanto riguarda gli altri soggetti abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, l’indirizzo di posta elettronica certificata deve coincidere con quello rilasciato da un gestore conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 68/2005.
Viene meno, dunque, la possibilità di attivare una casella PEC ad hoc per la sola gestione delle comunicazioni inerenti al processo tributario.
Per quanto riguarda gli enti impositori, l’indirizzo di posta elettronica certificata è quello anche ricavabile dagli atti notificati al contribuente ma, comunque, rinvenibile nell’IPA, acronimo di “indirizzi delle pubbliche amministrazioni”.
Infine, nel caso in cui la notificazione debba essere eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, secondo quanto previsto dagli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile, gli atti da notificare devono essere trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) pubblicato sul citato indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA)
L’indirizzo PEC è quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo ed è riportato anche nella procedura di deposito che, mediante la compilazione di alcune schede/tab, danno vita alla cosiddetta “nota di iscrizione a ruolo telematica (NIRWeb)”: tale indicazione, di fondamentale importanza, costituisce anche l’elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche inerenti al processo tributario instaurato.
Quasi superfluo sottolineare, quindi, che eventuali notifiche effettuate ad indirizzo PEC diverso da quello che costituisce l’elezione di domicilio digitale sono suscettibili di generare ipotesi di nullità se non, addirittura, di inesistenza delle stesse, con quanto ne potrà conseguire in ambito processuale.