Processo tributario telematico

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Processo tributario telematico: cosa fare quando la notifica PEC non va a buon fine.

Su precedenti interventi è stato posto l’accento sulle notifiche effettuate, a mezzo PEC, dal difensore del contribuente all’ente impositore e sulle indicazioni che le medesime devono recare per rendere corretto l’adempimento: insomma, il vero e proprio primo passo per l’instaurazione di un procedimento giurisdizionale tributario.

In questo intervento ci occupiamo dei casi, tutt’altro che infrequenti, in cui la notifica telematica dell’atto del contribuente incontri una criticità e, conseguentemente, di ciò che è necessario fare per non pregiudicare la difesa del proprio assistito.

Innanzitutto, va subito detto che, dal versante del contribuente, l’impossibilità di una notifica telematica o il suo mancato perfezionamento può dipendere da diverse circostanze, quali la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario – come nei casi di casella che ha esaurito la sua capienza o inattiva – o la notifica a soggetto non obbligato alla titolarità di un indirizzo PEC, comunque non è stato indicato nel primo atto difensivo – come nei casi di una chiamata del terzo.

A queste circostanze va aggiunta, per completezza e sul versante dell’ente impositore, l’impossibilità di procedere alla notifica per mancata indicazione dell’indirizzo PEC nell’atto introduttivo e a fronte della sua irreperibilità nei pubblici elenchi.

Nei casi descritti, il difensore dovrà procedere conseguentemente con le modalità tradizionali di notifica “analogica” degli atti processuali, ossia predisposizione dell’atto in forma cartacea e, a scelta, con consegna presso l’ufficio dell’ente impositore, a mezzo servizio postale con raccomandata a/r in plico senza busta ovvero a mezzo ufficiale giudiziario.

È importante sottolineare la circostanza che con il ricorso in forma cartacea dovrà essere redatta una dichiarazione attestante che la notifica è stata effettuata con modalità analogiche in quanto la precedente notifica con modalità telematica non ha avuto esito positivo, per ragioni imputabili esclusivamente al destinatario.

Un esempio potrebbe essere il seguente, da incorporare nel testo del ricorso nella sua parte finale successivamente a quando si attesta il valore della lite:

La notifica del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16-bis del D. Lgs. n. 546/1992, avviene con modalità analogica (a mezzo raccomandata a.r. in plico ovvero mediante consegna diretta al destinatario ovvero a mezzo ufficiale giudiziario) in quanto la notifica telematica non ha avuto esito positivo per la seguente ragione: (indicare il motivo o i motivi), come da documentazione allegata al presente atto.

Viene da chiedersi, a questo punto, entro quale termine possa essere effettuata la notifica con modalità analogica per essere considerata “tempestiva”.

Ebbene, pur escludendo per diligenza professionale le notifiche last minute, sul termine della rinnovazione della notifica per errore non imputabile al notificante le Sezioni Unite della Corte di cassazione abbastanza di recente si sono pronunciate, con sentenza 15 luglio 2016 numero 14594, affermando il seguente principio di diritto: “La parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza nel riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325, c.p.c., salvo circostante eccezionali di cui sia data rigorosa prova”, così da sancire la ragionevolezza del termine nella metà del termine breve di impugnazione e, pertanto, in 15 giorni, in ragione del richiamato precetto processual-civilistico.

È quasi superfluo sottolineare che, laddove la notifica telematica sia stata “tentata” non nell’ultimo giorno utile, è bene che l’adempimento consistente nel passaggio obbligato alla notifica con modalità analogica venga eseguito il primo giorno lavorativo utile successivo a quello in cui l’evento si è verificato.

Così da permettere al difensore tanto l’integrazione dell’atto, con l’evidenza delle documentate ragioni che hanno condotto alla notifica “non telematica”, quanto di scongiurare eventuali problematiche di eccezioni di inammissibilità del ricorso derivanti dalla sua, soltanto apparente, tardività.

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