Lavoro e HR

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Nuovi requisiti per la NASpI dal 1° gennaio 2025

L’articolo 1, co. 171, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), tra le altre cose, ha modificato l’articolo 3, co. 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, con riguardo ai requisiti dei quali deve essere in possesso il dipendente che intenda richiedere la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (ossia la NASPI)

Fino al 31 dicembre 2024, la NASpI era riconosciuta ai lavoratori che avessero perduto involontariamente l’occupazione in presenza di entrambi questi requisiti: essere in stato di disoccupazione; nonché poter far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contributi.

Invece, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, ai citati requisiti va ora aggiunto quello riportato dalla lettera c-bis), a mente della quale occorre anche che il lavoratore possa far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi:

  • di cui al comma 2 (si tratta delle dimissioni per giusta causa nonché dei casi di risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, presso l’ITL);
  • di dimissioni di cui all’art. 55 del TU sulla tutela della maternità e paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Attenzione però: tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si chiede la prestazione.

In relazione a quanto appena sopra l’Inps – nella circolare 15 gennaio 2025, n. 3 – ha fatto l’esempio che si riporta di seguito.

Lavoratore che, dopo un periodo di occupazione presso l’azienda Rossi, cessa il rapporto a tempo indeterminato per dimissioni volontarie
DimissioniRioccupazione con altro datoreLicenziamento13 settimaneNASpI
15 febbraio 202510 marzo 202510 aprile 2025NONO
10 luglio 2025SISI

Ulteriori indicazioni sono contenute nel messaggio Inps 3 febbraio 2025, n. 420, nel quale si precisa che la nuova disposizione può essere applicata alle sole domande di NASpI presentate a seguito di cessazione involontaria intervenuta dal 1° gennaio 2025.

Come si deduce, un licenziamento disposto dal datore a breve distanza dalla nuova assunzione, pregiudica il diritto del dipendente a ottenere la tanto importante indennità di disoccupazione.

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