Processo civile telematico

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

PAT – nuove modalità di pagamento del contributo unificato

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 luglio 2017 – e denominato “Modalità di versamento del contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana“, sono state riviste le modalità di pagamento del contributo unificato per la Giustizia Amministrativa, ciò in virtù di quanto già disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 115/2002.
Con detto D.P.R. contenente le disposizioni in materia di pagamento delle spese di giustizia si è previsto, al secondo e terzo comma dell’art. 192, che:
“2. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

  1. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.”

Il Decreto in commento quindi, come previsto dalla norma appena citata, ha introdotto delle specifiche modalità di pagamento del contributo unificato, che si discostano da quelle previste – sempre dal medesimo art. 192 – per il Processo Civile (si veda il primo comma del succitato art. 192):
a) versamento ai concessionari;
b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
Modalità che, comunque, riguarderanno unicamente i ricorsi depositati successivamente all’entrata in vigore del medesimo Decreto Ministeriale.
Orbene, giova subito specificarlo, in virtù di quanto previsto all’art. 3 del Decreto in parola, lo stesso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e quindi il prossimo primo di settembre. Solo i ricorsi introdotti dopo tale data saranno perciò interessati dalle disposizioni degli articoli in commento.
Venendo però alle effettive novità introdotte dal Decreto 27 giugno 2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha previsto che: “1. Il contributo unificato dovuto per i giudizi dinanzi al giudice amministrativo è versato tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari.

  1. Nelle more dell’adeguamento infrastrutturale dei sistemi informativi, continuano a trovare applicazione le modalità di versamento del contributo unificato previste dall’art. 192, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  2. Con protocollo di intesa tra il segretariato generale della giustizia amministrativa e l’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di gestione e di scambio dei dati relativi ai versamenti del contributo unificato di cui al presente decreto.”

A partire dal prossimo primo settembre, quindi, il pagamento del contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al Giudice Amministrativo, potrà essere effettuato unicamente mediante modello F24, così come previsto dal sistema dei c.d. “versamenti unici” previsto dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Tale norma riguarderà, poi, anche “la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, disciplinati dall’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato dal regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.  455, e dall’art. 9 del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.” (si veda l’art. 2 del Decreto in commento)
Ad avviso di chi scrive, tale nuova modalità di versamento, è però criticabile sotto una pluralità di aspetti:

a) il modello F24 potrà essere presentato “esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari” e quindi – da una prima lettura della norma – parrebbe essere stata esclusa la possibilità di pagamento allo sportello bancario. Elemento, quest’ultimo, di difficile comprensione, posto che – nonostante il Processo Amministrativo Telematico sia oggi una realtà – anche il pagamento tramite lo sportello bancario garantisce comunque la piena tracciabilità del versamento;

b) pur essendo stato adottato il sistema dei versamenti unici, è stato espressamente esclusa la possibilità di operare la compensazione prevista dall’art. 17 comma 1 del D. Lgs. 241/1997 (“i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte….[omissis] con eventuale compensazione dei crediti”) creando, quindi, una chiara disparità di trattamento fra il versamento delle comuni imposte – che seguono le medesime regole di pagamento – e la corresponsione del contributo unificato;

c) si è creata una discrasia importante con le modalità di pagamento previste per le altre procedure giudiziarie, discrasia che – in tutta franchezza – appare priva di specifica giustificazione.

Se, difatti, è possibile versare il contributo unificato mediante valori bollati nel processo civile, non si comprende perché non dovrebbe essere possibile farlo anche in quello amministrativo.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, i Professionisti che si occupano di Processo Amministrativo dovranno prepararsi ad una nuova piccola rivoluzione, auspicando che il Ministero dell’Economia e delle Finanze voglia in futuro inserire qualche correttivo al Decreto in esame, affinché vengano eliminate le criticità sopra evidenziate.
 
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

Link iscrizione multi rubrica