PEC e notifiche nel Processo Tributario Telematico (PTT)
In un precedente intervento sono state messe a fuoco le ragioni della “centralità” della PEC nel nuovo Processo Tributario Telematico, che si traducono nella sua funzione di medium indispensabile per tutta l’attività del difensore: ora occupiamoci della disciplina che governa le notifiche da effettuare e i relativi termini.
La normativa vigente prevede che il perfezionamento della notifica telematica si realizza al momento in cui viene generata, da parte del gestore PEC del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna (la cosiddetta “RAC”).
Ma attenzione: ai fini della decorrenza dei termini processuali la norma prevede la consueta differenziazione per il mittente e per il destinatario della notifica PEC che sia andata a buon fine.
Pertanto, in materia di notificazioni nel Processo Tributario Telematico queste si intendono eseguite, per il mittente, al momento dell’invio del documento al proprio gestore PEC, attestato dalla ricevuta di accettazione (cosiddetta “RdAC”) rilasciata al medesimo gestore del sistema; diversamente, per il destinatario il momento rilevante è quello in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella PEC dal suo gestore.
Facciamo un esempio alquanto “estremo”: immaginiamo la notifica di un ricorso effettuata dal difensore della parte il 28 luglio scorso alle ore 23.59, attestata dall’orario evidenziato sulla ricevuta di accettazione, ma giunto nella casella dell’ente impositore alle ore 00.01 del 29 luglio, come da ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore del destinatario.
In questo caso, per il contribuente il ricorso si intende notificato in data 28 luglio (RdAC delle 23.59) mentre per l’ente impositore i termini decorreranno dal 29 luglio (RAC delle 00.01), data di avvenuta notifica: il tutto, beninteso, nell’ipotesi in cui la notifica si sia perfezionata, ossia abbia avuto esito positivo di accettazione presso la casella PEC del destinatario.
All’opposto, immaginando che per il contribuente il termine ultimo di notifica del ricorso fosse il 28 luglio e dalla notifica dell’atto, effettuato alle 23.59, non consegua l’esito positivo dell’accettazione da parte della casella PEC del destinatario – ad esempio perché è stata errata la digitazione dell’indirizzo PEC – la notificazione non potrà dirsi perfezionata: pertanto, in un caso del genere, il contribuente si troverebbe nella spiacevole, irreversibile, situazione di avvenuta decorrenza dei termini, giacché l’eventuale reiterazione della notifica a mezzo PEC del ricorso non potrebbe che avvenire tardivamente, ossia nei primi – inutili – minuti del 28 luglio.
L’esempio formulato ci permette anche di ricordare che le notifiche degli atti del processo tributario alla controparte tramite PEC possono essere effettuate 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno inclusi i festivi.
La recente sentenza della Corte Costituzionale, n. 75/2019, seppure con riferimento al Processo Civile Telematico, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che stabiliva come le notificazione degli atti non potessero farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.00: ebbene, questi principi trovano piena applicazione anche al processo tributario, da cui un’operatività delle parti realmente ad h24.
Infine, è opportuno ricordare che, per il contribuente, ai fini del corretto perfezionamento della notifica, non rileva affatto la circostanza che l’ente impositore destinatario visualizzi o meno il contenuto della PEC ricevuta: è sufficiente che il gestore del sistema di trasporto delle informazioni renda accessibile l’atto al destinatario affinché la notifica si ritenga perfezionata, così come attestato dalla generazione della ricevuta di avvenuta consegna (la cosiddetta “RAC”).