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Procedure telematiche – Bilancio del 2018

Il 2018 è oramai giunto al termine, ed è quindi giusto cercare di raccontare brevemente quali siano state le principali novità di quest’anno in ambito di procedure telematiche e informatica giuridica. L’anno appena trascorso è stato pregno di novità normative e di interessanti sviluppi giurisprudenziali, nonché di molti aggiornamenti di carattere tecnico.
 
IL PCT
Partendo dal processo civile telematico, nel corso del 2018 abbiamo assistito a due importantissime novità, la prima di carattere giurisprudenziale e la seconda di carattere puramente tecnico.
In primis la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito il contrasto giurisprudenziale insorto fra le pronunce n° 20672/2017 e n° 26520/2017 entrambe della sesta sezione e, attraverso le quali, gli Ermellini si erano occupati dell’improcedibilità del ricorso in cassazione – per la violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – nei casi in cui la parte, pur avendo dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata via PEC, non avesse però depositato copia autentica con la relazione di notificazione.
Se da un lato l’Ordinanza 20672/2017, infatti, aveva chiarito come l’Avvocato – in sede di attestazione della stampa della notificazione ricevuta via PEC – avrebbe dovuto provvedere a dichiarare la conformità non solo del messaggio e della relata ma anche del provvedimento trasmesso, con la pronuncia 26520/2017 – sempre della sesta sezione della Corte di Cassazione – aveva invece optato per l’impossibilità per il Difensore di attestare la conformità della copia del provvedimento impugnato estratto dalla PEC di notifica, stabilendo invece la necessità di provvedere al reperimento del provvedimento de quo tramite accesso al fascicolo telematico contenente la pronuncia oggetto di notificazione e successiva impugnazione.
Con l’ordinanza 30765/2017, la sesta sezione della Suprema Corte di Cassazione ha risolto il contrasto interno, e lo ha fatto stabilendo che: “ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d’improcedibilità, dall’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 9 della legge 53/1994, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio. Non è necessario anche il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico”.
Alla luce di detta pronuncia non sarà quindi necessario reperire il provvedimento oggetto di impugnazione attraverso il fascicolo telematico, bastando invece – in caso di notificazione del provvedimento oggetto di impugnazione – la sola attestazione a norma della Legge 53 del 1994.
Sempre nell’ambito del processo civile telematico, poi, grande importanza ha rivestito l’introduzione delle così dette “buste complementari” ossia la possibilità, per il Difensore depositante, di superare il limite dei 30MB previsto per legge, attraverso il frazionamento dell’invio in più depositi complementari, i quali – una volta giunti sui sistemi di cancelleria – verranno riassemblati per essere poi inseriti nel fascicolo telematico.
 
IL PPT
Nell’ambito del Processo Penale Telematico sono state numerose le novità che hanno fatto capolino nel corso di questo 2018, dalla notizia dell’unificazione dei sistemi informatici delle procure, all’avvio della sperimentazione della consultazione digitale del fascicolo penale per i Tribunali di Padova e Velletri.
Se da un lato, però, le innovazioni di carattere normativo e tecnico sono sembrate essere orientate ad una rapida introduzione dell’informatica e del digitale anche nell’ambito del processo penale, la Suprema Corte di Cassazione è sembrata invece voler resistere alla contaminazione di tali nuovi strumenti.
Gli Ermellini, infatti, con la recente pronuncia 43872/2018 hanno dichiarato inammissibile un’impugnazione cautelare trasmessa a mezzo Fax e PEC, ribadendo la non identità ed equipollenza fra la Posta Elettronica Certificata e la raccomandata cartacea.
La Suprema Corte, nel caso di specie e in adesione a precedenti orientamenti della medesima Corte, ha ritenuto inammissibile l’impugnazione cautelare trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata in quanto “ …le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, disciplinate dall’art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili e, ai sensi della L. 17 dicembre 2012, n. 221, art. 16-bis, l’uso della p.e.c. è consentito solo per le notificazioni e le comunicazioni da effettuarsi a cura della cancelleria…”.
Si auspica, però, che per il prossimo 2019 – anche in ambito penale – la Giurisprudenza vorrà aprirsi all’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.
 
IL PAT
La principale novità in ambito di processo amministrativo telematico, purtroppo, ha riguardato il recente intervento normativo volto a rendere definitivo l’obbligo di deposito della copia di cortesia cartacea. Con un procedimento normativo che è parso avere dell’incredibile, infatti, il legislatore ha inserito nella Legge di conversione del c.d. “decreto sicurezza” (D.L. 113/2018), un articolo del tutto estraneo al corpus originario della norma, prevedendo: “dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: “e sino al 1° gennaio 2019” sono soppresse».”.
In tal modo si è provveduto ad eliminare il termine che il D.L. 168/2016 aveva introdotto per delimitare temporalmente l’obbligo di deposito delle copie di cortesia nel processo amministrativo. Come appare logico, detto termine, era stato inserito per creare una sorta di periodo di comporto, grazie al quale permettere a tutti gli attori del PAT di prendere confidenza con il nuovo strumento digitale.
Molti consigli dell’ordine e, da ultimo, anche il CNF (Delibera n° 567/2018) sono intervenuti esprimendo pareri negativi in relazione a tale provvedimento normativo, e rivolgendo un’espressa richiesta al Governo per la rapida approvazione di un decreto correttivo.
 
Il PTT
Numerose sono infine state le novità introdotte nell’ambito del processo tributario telematico. Di massima importanza e rilievo, però, è stato il Decreto Legge 119 del 23 ottobre 2018 grazie al quale, oltre a correttivi di carattere procedurale, è stato previsto l’obbligo – a partire dal 1° luglio 2019 – del ricorso alla procedura telematica per il deposito degli atti dinanzi alle Commissioni Tributarie.
Il ricorso al PTT, quindi, non costituirà più una mera facoltà del difensore o della parte ma – invece – diverrà l’unica metodologia di deposito ammessa nel processo tributario. Come per il rito civile, però, il legislatore ha previsto l’espressa possibilità di deposito cartaceo, ciò in casi di carattere eccezionale e su autorizzazione del “Presidente della Commissione tributaria o [del] Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza”, e solo con provvedimento debitamente motivato.
Se quindi il 2018 si è dimostrato un anno pieno di novità in ambito di procedure telematiche, allo stesso modo si auspica che il 2019 rappresenti l’anno della definitiva svolta in ambito di informatizzazione dei processi, con l’introduzione del PCT in Cassazione e con l’avvio della sperimentazione per il processo penale telematico.
 
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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