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Processo Amministrativo Telematico – Conversione in Legge del Decreto 168/2016

Lo scorso 29 ottobre 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del D.L. 168/2016 che ha previsto, per il prossimo 1° gennaio 2017, l’avvio della trasmissione telematica degli atti nel processo amministrativo.
Tale legge di conversione, il cui testo integrale può essere consultato tramite questo link, ha introdotto alcune modifiche all’originale decreto dell’agosto scorso, alcune delle quali molto attese dai Professionisti del settore.
Viene innanzitutto previsto un potere di autentica dell’Avvocato di maggior portata rispetto alla prima formulazione; nel D.L. 168/2016 – difatti – era stato previsto un potere di autenticazione della “copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme”, adesso tale potere viene esteso anche “agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia”
Il potere di autentica del Difensore nell’ambito del Processo Amministrativo Telematico, va quindi oggi a ricalcare quello già previsto nel Processo Civile Telematico.
Oltre poi ad altre piccole modifiche, per la cui analisi si rimanda a futuri articoli, sono da segnalare due introduzioni di natura “programmatica” ma dall’importante impatto sul sistema generale del Processo Amministrativo.
La prima riguarda la previsione di un limite dimensionale dei file da trasmettersi tramite deposito digitale: “Al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi, il Segretario generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload “; la seconda, invece, la sinteticità nella redazione degli atti giudiziari.
L’art. 7bis del D.L. 168/2016, così come convertito dalla L. 197/2016, prevede infatti che “Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all’articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti”.
Vedremo come tale futuro limite potrà accordarsi con i principi cardine del nostro Ordinamento, primo fra tutti il diritto di difesa.
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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