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Processo Amministrativo Telematico – Utilizzabilità del registro IPA per le notificazioni in proprio via PEC

Tiene banco oramai da qualche anno, in via trasversale, la discussione relativa all’utilizzabilità del registro IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) per le notificazioni in proprio via PEC ex L. 53/1994.
Sia i Tribunali e le Corti civili che quelli amministrativi, infatti, si sono pronunciati in ordine alla natura di questo registro arrivando tuttavia a soluzioni spesso molto differenti.
Con la pronuncia 7026/2018 il Consiglio di Stato prende posizione in modo puntuale e preciso proprio in merito a tale disputa, compiendo una specifica analisi della normativa di riferimento.
Nel caso oggetto di pronuncia, il ricorso introduttivo di primo grado era stato inviato via PEC ad indirizzo censito appunto nel registro IPA (peraltro indicato anche nel sito istituzionale dell’amministrazione) quindi, in ordine a tale registro, il Consiglio di Stato ha innanzitutto precisato che “è stato il primo indirizzario PEC di tutte le pubbliche amministrazioni, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (art. 47). Il D.L. n. 185 del 2008 prevedeva che le P.A., qualora non avessero provveduto ai sensi dell’art. 47 del CAD, avrebbero dovuto istituire una casella PEC, o analogo indirizzo di PEC, dandone comunicazione al CNIPA, che avrebbe provveduto alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica (art. 16, comma 8).
La legge n. 228 del 2012 ha incluso tale indice tra i pubblici elenchi, come tale utilizzabile per tutte le notifiche, e l’art. 6-terd.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, lo ha inserito nel Codice dell’amministrazione digitale e ridenominato come Indice dei domicili digitali delle P.A. e dei gestori di pubblici servizi, ex d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, affidandone la realizzazione e gestione all’AGID, e definendolo pubblico elenco di fiducia, da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio e l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge (art. 9, comma 1). Inoltre risulta confluito al suo interno l’elenco di cui all’art. 16, comma 12, D.L. n. 179-2012, in apposita sezione espressamente definita come pubblico elenco, ai fini delle notificazioni.”
Alla luce di questi presupposti di carattere normativo, i Giudici di Palazzo Spada, non hanno potuto che ritenere la notificazione effettuata via PEC ad una Pubblica Amministrazione, a indirizzo contenuto nel registro IPA e non nel c.d. “Registro PP.AA.”, comunque perfezionata presso un idoneo domicilio telematico, “si deve, infatti, ribadire che il comma 1-bis dell’art. 16-ter del citato D.L. n. 179 (comma aggiunto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114) ha reso applicabile alla giustizia amministrativa il comma 1 dello stesso art. 16-ter, ai sensi del quale (secondo l’attuale formulazione) ai fini della notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.”
Il registro IPA – ad avviso del Consiglio di Stato e in pieno contrasto con quanto più volte espresso dalla Corte di Cassazione civile – sarebbe quindi idoneo a contenere indirizzi pienamente validi ai fini delle notificazioni in proprio via PEC, poiché indirizzi riferibili alle relative Pubbliche Amministrazioni e quindi considerabili veri e propri domicili digitali.
I Giudici di Palazzo Spada poi, concludendo, hanno messo l’accento sul comportamento che una Pubblica Amministrazione dovrebbe tenere in casi di questa tipologia, sottolineando altresì come non possa dirsi pienamente corretto la condotta posta eventualmente in essere da quell’ente che decida scientemente di non pubblicare il proprio indirizzo PEC sul registro PP.AA., al fine di impedire alla controparte di avvalersi del supporto telematico per le notificazioni: “l’amministrazione, secondo i canoni di autoresponsabilità e legittimo affidamento cui deve ispirarsi il suo leale comportamento, non può trincerarsi – a fronte di un suo inadempimento – dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche.
Pertanto, deve ritenersi che l’Indice PA sia un pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A., soprattutto se, come nel caso in esame, l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica è rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia.”
 
 
 
 
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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