Processo Tributario Telematico – Attestazioni di conformità e dubbi interpretativi
Riprendendo un precedente articolo già apparso su queste pagine, e reperibile a questo link, ci occuperemo oggi delle problematiche interpretative che sono seguite all’entrata in vigore del Decreto Legge 119 del 23 ottobre 2018.
Come è noto, in virtù del combinato disposto del comma 5 e del comma 1 lettera a) numeri 4) e 5) dell’art. 16 del decreto in parola, a partire dal 1° luglio 2019 diventerà obbligatorio il ricorso alla procedura telematica per il deposito degli atti dinanzi alle Commissioni Tributarie. Orbene, unitamente alla previsione della prossima obbligatorietà del PTT, il decreto si è occupato anche di introdurre importanti correttivi alla normativa già esistente. Uno su tutti, il potere di attestazione di conformità.
Grazie al nuovo art. 25bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, infatti, è stata introdotta una facoltà di attestazione di conformità analoga a quella già esistente nell’ambito del Processo Civile Telematico e del Processo Amministrativo Telematico. Proprio tale norma, però, è stata oggetto di ampio dibattito dottrinale nel corso delle ultime settimane.
A parere di parte della dottrina, infatti, la norma de qua prevedrebbe detto potere di autentica unicamente in capo ai difensori dell’ente impositore e ai dipendenti di cui tale ente si avvale, e non anche al difensore del contribuente.
Tale interpretazione, che se confermata porterebbe con sé un’ingiustificata ed illogica disparità di trattamento all’interno della procedura tributaria, è scaturita dal testo dell’articolo de quo, che al comma 1, stabilisce: “Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”
Ebbene, a parere di detta parte della dottrina, l’accezione “il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore” può unicamente essere letta in senso esclusivo e quindi associando sia “difensore” che “dipendente” unicamente all’ente impositore.
Altra parte della dottrina, con cui chi scrive concorda, ritiene invece che tale accezione non debba essere letta come riferita unicamente all’ente impositore ma, in realtà come aggettivo autonomo e generale, e quindi riferito al difensore di qualsiasi parte del giudizio.
Tale ultima interpretazione è in realtà avallata anche dal testo dell’art. 16bis comma 9bis D.L. 179/2012, che si riferisce alle attestazioni di conformità nell’ambito del Processo Civile Telematico: “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.”
Come appare chiaro, anche per la norma sulle attestazioni di conformità vigente per il PCT, il legislatore ha utilizzato un’analoga – e non felicissima – costruzione sintattica, per tale ragione non si vede perché, l’analoga norma prevista nell’ambito del Processo Tributario Telematico, dovrebbe essere interpretata in modo difforme rispetto a questa.
Sul punto, con considerazioni analoghe a quelle appena svolte, si è pronunciato anche il Dott. Fiorenzo Sirianni – Direttore della Giustizia Tributaria – il quale, in un’intervista apparsa sulle pagine di un noto quotidiano economico nazionale, ha precisato che la facoltà di attestazione di conformità riguarda sia i difensori degli enti impositori, sia quelli dei contribuenti, chiarendo – appunto – che la volontà del legislatore è stata proprio quella di dar vita ad un provvedimento analogo a quello già previsto per le altre procedure telematiche.
Di identico tenore, poi, è anche l’interpretazione che della norma fornisce direttamente il MEF il quale, sulle pagine del sito della Giustizia Tributaria, ha pubblicato una news proprio sul decreto 119, news che – nella sua chiarezza – non lascia spazio ad interpretazioni:
“In particolare, è previsto che:
- dal 1° luglio 2019, l’obbligo di notificare e depositare gli atti processuali, i documenti ed i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematica. Resta ferma la facoltà di utilizzare i medesimi strumenti telematici per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica;
- i difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione possano depositare in giudizio copie analogiche di atti originali in loro possesso o estrarre copie di atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, attestandone la conformità ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.”
Concludendo, pur dovendosi ritenere chiariti – a parere dello scrivente – i dubbi interpretativi in relazione al novo decreto 119/2018, è comunque auspicabile un intervento del legislatore in sede di conversione del decreto de quo, volto proprio a semplificare ed esplicitare il tenore letterale della norma.
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico