Processo tributario telematico

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Processo Tributario Telematico – Novità procedurali e obbligatorietà del deposito telematico

Come avevamo annunciato qualche settimana fa su queste stesse pagine, con il Decreto Legge 119 del 23 ottobre 2018 sono state introdotti importanti correttivi alla normativa in materia di Processo Tributario Telematico.
In questo articolo, quindi, cercheremo di analizzare in modo approfondito le principali novità introdotte dal decreto de quo.
In primis, in virtù del combinato disposto del comma 5 e del comma 1 lettera a) numeri 4) e 5) dell’art. 16 del decreto in parola, a partire dal 1° luglio 2019 diventerà obbligatorio il ricorso alla procedura telematica per il deposito degli atti dinanzi alle Commissioni Tributarie.
Il ricorso al PTT, quindi, non costituirà più una mera facoltà del difensore o della parte ma – invece – diverrà l’unica metodologia di deposito ammessa nel processo tributario. Come per il rito civile, però, il legislatore ha previsto l’espressa possibilità di deposito cartaceo, ciò però in casi eccezionali e su autorizzazione del “Presidente della Commissione tributaria o [del] Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza”; il tutto – però – con provvedimento debitamente motivato.
Sempre in tema di deposito, poi, il legislatore ha fornito un’interpretazione autentica dell’articolo 16bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, stabilendo che detto articolo “nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.”
Tale chiarimento interpretativo rappresenta un punto importante della riforma portata dal Decreto in commento, posto che – negli ultimi due anni – sono state numerose le pronunce giurisprudenziali sul punto. Orbene oggi il legislatore chiarisce ciò che da tempo la dottrina sosteneva, ossia, che la scelta del “rito telematico” o del “rito analogico”, operata da una delle parti del giudizio, non vincola e non vincolava in alcun modo le altre parti all’utilizzo del medesimo metodo di deposito; oltre a ciò, chiarisce ulteriormente il legislatore, anche in caso di primo grado di giudizio svoltosi con rito totalmente analogico, era ed è comunque facoltà delle parti la possibilità di avvalersi del “rito telematico” nel secondo grado.
Altra importante novità nella procedura telematica tributaria, è quella prevista dal nuovo art. 25bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e relativa alle attestazioni di conformità.
Il testo dell’articolo de quo, al comma 1, stabilisce: “Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
A tutti gli effetti, quindi, il legislatore ha inteso introdurre un potere di autentica analogo a quello già previsto nel Processo Amministrativo Telematico, ossia, relativo non solo al deposito di scansioni di atti processuali di parte e di provvedimenti del Giudice, ma anche di semplici documenti.
Tale potere di autentica riguarderà sia il deposito di copie informatiche all’interno del fascicolo del giudizio, sia l’allegazione di tali documenti alle PEC di notificazione.
Analoga facoltà di attestazione di conformità è poi estesa – dal comma 2 del medesimo articolo – anche all’estrazione di copia, di atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria.
L’articolo in commento, poi, si chiude con due importanti precisazioni:

a) L’estrazione di copie autentiche con dette modalità esonera dal pagamento dei diritti di copia.

b) Nel compimento dell’attestazione di conformità i soggetti di cui all’articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

Il legislatore, poi, ha scelto di introdurre un’ulteriore previsione di attestazione di conformità, mutuata in realtà dalla L. 53 del 1994, Legge che si riguarda le notificazioni in proprio in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.
La previsione di attestazione de qua, che si riferisce al caso in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguita a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, è in realtà destinata a rimanere pressoché lettera morta. In un processo integralmente digitalizzato come quello tributario, infatti, saranno più che rari i casi in cui non si possa fornire prova della notificazione con modalità telematiche. Ad ogni modo il testo in commento potrà comunque essere utile come norma sussidiaria e di chiusura.
Si precisa, infine, che la riforma in parola si occupa poi di introdurre la possibilità di ricorrere alla così detta “udienza in video conferenza”. Il comma 4 dell’art. 16 D.L. 119/2018, prevede infatti che: “La partecipazione delle parti all’udienza pubblica di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può’ avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza. Con uno o più provvedimenti del direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l’Agenzia per l’Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l’udienza pubblica a distanza…”.
Come appare evidente si tratta di una norma non ancora pienamente attuata poiché, per la piena operatività, sarà necessario un provvedimento del Direttore Generale delle Finanze; provvedimento che – però – si auspica venga emanato già prima dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà del deposito telematico, onde non far cadere nel nulla una così importante innovazione nell’ambito delle procedure giudiziarie.
 
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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