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TAR Calabria – Ordinanza 26 aprile 2017

Il TAR Calabria, con la recente pronuncia del 26 aprile scorso, ha avuto modo di occuparsi del tema dell’irregolarità degli atti trasmessi telematicamente rispetto alle norme regolanti la disciplina del Processo Amministrativo Telematico.
Il Tribunale Regionale, con pronuncia assolutamente salvifica, ha ritenuto “di aderire all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 1541 del 4 aprile 2017, in punto di irregolarità degli atti redatti in violazione delle norme disciplinanti il P.A.T., sanabile mediante l’assegnazione di un termine perentorio per regolarizzazione nelle forme di legge, a pena di irricevibilità;”, concedendo quindi termine per la regolarizzazione degli atti depositati da parte ricorrente.
Nel caso di specie, la parte aveva notificato il ricorso introduttivo e la procura in forma cartacea, ed aveva poi provveduto al deposito telematico dell’atto principale in formato PDF testuale (non sottoscritto digitalmente) ed alla scansione dell’atto notificato e della relativa procura.
Il TAR Calabria ha ritenuto che il deposito telematico, invece, avrebbe dovuto includere:
* il ricorso introduttivo redatto in formato pdf digitale munito di sottoscrizione con firma digitale PADES – BES;
* le attestazioni di conformità, redatte ai sensi ai sensi dell’art. 22, comma II del C.A.D., relative alla procura ed al ricorso notificato in forma cartacea, entrambe – poi – munite di sottoscrizione digitale in formato PADES-BES.
Il Tribunale Calabro, concedendo un termine specifico per la regolarizzazione del deposito, ha di fatto permesso una sanatoria complessiva dell’intero procedimento.
Il provvedimento integrale è consultabile sul sito della giustizia amministrativa a questo link.
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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