Processo civile telematico

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Il deposito telematico con numero di ruolo errato

Nelle ultime settimane ci siamo occupati di analizzare il deposito telematico e l’iter compiuto dalla nostra busta digitale dopo l’inoltro tramite PEC.
Partendo dal presupposto che, come già sottolineato nei precedenti articoli sul punto, l’ora ed il giorno effettivi del deposito debbono considerarsi, excomma 7 dell’art. 16bis D.L. 179/2012, quelli della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RDAC), ci si è chiesti quali potrebbero essere le conseguenze di un invio effettuato indicando un numero di Ruolo Generale sbagliato e, magari, inoltrato proprio l’ultimo giorno utile per il deposito.
La casistica sul punto è purtroppo molto ampia e spazia da casi che non hanno condotto a vere e proprie conseguenze per il Professionista depositante, ad altri purtroppo sfociati in provvedimenti di inammissibilità.
Cerchiamo però, innanzitutto, di capire cosa effettivamente accade qualora si provveda ad indicare un numero di ruolo errato durante la preparazione di un deposito endoprocedimentale come, ad esempio, di una memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
Suddividiamo quindi l’analisi in due principali casi di studio:
1) deposito con numero di ruolo errato su fascicolo in cui l’Avvocato depositante non è costituito;
2) deposito con numero di ruolo errato su fascicolo in cui l’Avvocato depositante è costituito.
Nel primo caso l’errore emergerà già dai controlli automatici di cui alla terza PEC ricevuta dal depositante, ove – infatti – sarà riportato l’errore “Numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”, proprio come evidenziato nella figura che segue.
26-10-2015 09-37-51
Allo stesso modo, la cancelleria del Tribunale riceverà la busta telematica con una segnalazione di errore di cui il personale di Cancelleria, quindi, sarà in grado di avvedersi.
In questo caso il Cancelliere rileverà l’errore di accesso al fascicolo e – auspicabilmente – si preoccuperà di aprire l’atto principale della busta telematica per comprendere da quale vizio sia affetto il deposito.
Qualora sia agevole per la cancelleria rilevare l’errore di numero di ruolo (quando per esempio sia indicato il numero di R.G. corretto nell’incipit dell’atto) la cancelleria stessa potrà manualmente provvedere alla correzione dell’errore, inserendo l’atto da depositarsi nel fascicolo telematico corretto.
Quando però tale identificazione non sia così agevole, la busta telematica rischierà di venire rifiutata o, peggio ancora, di essere depositata effettivamente nel fascicolo al quale il Professionista depositante non aveva accesso.
I messaggi di errore sopra evidenziati, però, non si manifesteranno qualora l’Avvocato depositante sia – per ragioni meramente fortuite – costituito anche nel fascicolo di cui al numero di ruolo errato.
In questo caso, infatti, il sistema non rileverà l’incongruenza fra le parti costituite nel fascicolo ed il Professionista depositante, e lo considererà un normale deposito da effettuarsi a tutto gli effetti in quel determinato fascicolo telematico.
Non solo i controlli automatici ministeriali, quindi, non rileveranno errori nella busta, ma nemmeno la cancelleria del Tribunale visualizzerà un messaggio di errore, con la logica conseguenza di un deposito che si perfezionerà nel fascicolo sbagliato.
Dell’errore, purtroppo, l’Avvocato potrà accorgersi solo accedendo al fascicolo telematico tramite il proprio punto di accesso. Qualora, quindi, abbia provveduto a depositare il proprio atto difensivo con certo anticipo, il tutto potrà risolversi con un secondo deposito nel fascicolo corretto, ma qualora il deposito sia stato effettuato l’ultimo giorno utile ed il cancelliere abbia aperto la busta solo il giorno successivo – come da prassi – il deposito non potrà purtroppo perfezionarsi correttamente.
Proprio di casi analoghi a quello appena citato si sono recentemente occupati il Tribunale di Torino e quello di Pescara, arrivando però a conclusioni di segno diametralmente opposto.
In entrambi i casi i Difensori avevano provveduto – dopo essere incorsi nell’errore e nelle conseguenti decadenze di cui al caso appena analizzato – a depositare una richiesta di rimessione in termini ex art. 153 II comma c.p.c.
Il Tribunale Torinese, con la propria ordinanza dell’11 giugno 2015, ha affermato che Il deposito di un atto processuale in un fascicolo non pertinente è affetto da nullità perché mancante dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo (art. 156 cpv. c.p.c.). Il deposito in cancelleria ha infatti la funzione di comunicare la memoria alla controparte (art. 170 co. 4 c.p.c.), oltre che al giudice. Questa funzione viene del tutto a mancare se l’atto non può essere reso accessibile nel pertinente fascicolo telematico perché indirizzato altrove. a nulla rilevando il fatto che, ex comma 7 art. 16bis D.L. 179/2012, il deposito si sia perfezionato con la generazione della seconda ricevuta PEC ciò perché – in ogni caso – la “funzione di questa norma è, all’evidenza, quella di esonerare il depositante dal rischio di tardività del deposito in ragione di ritardi di lavorazione a lui non imputabili – ci si riferisce ai controlli automatici effettuati dal dominio giustizia e, soprattutto, a quelli manuali degli operatori di cancelleria che possono avvenire a distanza di giorni – ma non dal rischio di nullità del deposito per carenza dei requisiti indispensabili.”
In buona sostanza il Tribunale di Torino ha ritenuto inammissibile la rimessione in termini poiché l’errore sul numero di ruolo ha comportato non un deposito intempestivo (come ad esempio in caso di mancata apertura della busta telematica da parte del personale di cancelleria) ma un deposito su fascicolo errato che, di conseguenza, è da considerarsi ab origine affetto da nullità.
In senso contrario, invece, il Tribunale di Pescara – con provvedimento del 2 ottobre 2015 – ha recentemente ritenuto ammissibile la concessione della rimessione in termini poiché “il banale errore materiale di indicazione del numero del fascicolo di destinazione del suddetto atto difensivo è stato segnalato dal sistema telematico solo” in un momento successivo all’invio della busta telematica (nel caso di specie 5 giorni dopo) “anziché immediatamente, come dovrebbe avvenire se tale sistema fosse ideato e realizzato in modo da funzionare adeguatamente e cioè con efficienza quantomeno pari a quella umana in operazioni automatizzabili”.
Per tale ragione, conclude il Tribunale Abruzzese, la parte sarebbe “incorsa in una decadenza per causa imputabile essenzialmente ad un difetto del predetto sistema, inidoneo a segnalare all’interessato un semplice errore materiale, come tale non meritevole di essere sanzionato con una decadenza processuale” e quindi, di fatto, ritenendo che l’impossibilità di una segnalazione immediata dell’errore da parte dei sistemi informatizzati, non possa farsi ricadere sul Professionista depositante che, qualora avesse potuto depositare cartaceamente la medesima memoria, non sarebbe incorso nella medesima decadenza, poiché il personale di cancelleria avrebbe potuto segnalare l’errore all’Avvocato immediatamente consentendo quindi una pronta correzione.
Allegati: Tribunale di Pescara e Tribunale di Torino

 
 A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico.

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