Processo civile telematico

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Orario delle notificazioni via PEC – La Corte d’Appello di Milano rimette la questione alla Corte Costituzionale

Con la recente ordinanza del 16 ottobre 2017, la Corte d’Appello di Milano ha avuto modo di occuparsi dell’applicabilità dei termini per la notificazione previsti dall’art. 147 c.p.c. alle notifiche via PEC.
A conclusione dell’analisi fatta dalla Corte Lombarda, la stessa ha ritenuto di rimettere la questione alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. della norma contenuta nell’art. 16-septies, l. 221/2012, nella parte in cui prevede che “la disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applic[hi] anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.
Cerchiamo però di capire l’iter logico che ha portato la Corte a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sopra emarginata.
Dal punto di vista strettamente fattuale, la Corte milanese è stata chiamata a decidere in ordine ad un’eccezione preliminare di tardività di un appello notificato via PEC dopo le ore 21.00 dell’ultimo giorno utile.
Si ricorda infatti che, da un lato, l’art. 147 c.p.c. espressamente prevede come Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21e, dall’altro, l’art. 16-septies del Decreto Legge 179/2012 stabilisce che “La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.”
In virtù di questo quadro normativo, quindi, la notificazione de qua avrebbe dovuto essere dichiarata tardiva perché in realtà perfezionata il giorno successivo alle ore 7.00 del mattino.
Orbene la Corte d’Appello di Milano si è occupata in primis di analizzare lo stato della giurisprudenza in relazione al consolidato principio della scissione del termine di perfezionamento della notifica per notificante e notificato. Principio originariamente espresso proprio dalla Corte Costituzionale ed oggi, per le notifiche via PEC, previsto dall’art. 3bis comma 3 della Legge 53 del 1994: “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’ articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’ articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”.
Si precisa, anche per le molte pronunce commentate su queste pagine proprio sul punto, che attualmente la maggiore giurisprudenza tende a ritenere del tutto applicabile – anche alle notifiche via PEC – tale principio della scissione del termine di perfezionamento della notificazione e, in virtù di ciò, qualora la ricevuta di accettazione della PEC venisse generata – ad esempio – alle ore 20.58 del giorno di scadenza dell’appello e quella di consegna alle ore 21.01 del medesimo giorno, la notificazione stessa non potrebbe che dirsi tempestivamente perfezionata per l’appellante.
Nel caso oggetto di analisi da parte della Corte milanese, però, entrambe le ricevute erano state generate dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza e, di conseguenza, l’appello non poteva che dirsi tardivo; in virtù di ciò tale Collegio ha esteso la propria analisi alla ratio sottesa all’art. 147 c.p.c. nonché all’iter parlamentare che ha portato all’entrata in vigore dell’art. 16-septies del D.L. 179/2012.
Solo con l’introduzione dell’articolo 45-bis della legge n. 114 dell’11/08/2014, infatti, è stato introdotto l’art. 16-septies sopra citato, con il quale il legislatore ha voluto fornire un’interpretazione autentica sull’applicabilità o meno dell’art. 147 c.p.c. alle notificazioni via PEC.
Prima dell’estate del 2014, infatti, la dottrina si era a lungo interrogata sull’opportunità di ritenere applicabile detta norma alle notificazioni telematiche. L’art. 147, infatti, era stato originariamente dettato al fine di garantire al destinatario della notificazione una sorta di “orario franco” in cui non venir disturbato nella propria sfera privata. Orario che, come è logico, era stato individuato nelle ore della sera e della notte.
Orbene, sottolinea la Corte milanese, dall’analisi dei lavori parlamentari che hanno portato all’elaborazione del testo dell’art. 16-septies, si evince come il legislatore abbia voluto “garantire al potenziale destinatario una fascia oraria giornaliera in cui non è tenuto a verificare il contenuto della propria casella di posta elettronica certificata”.
La domanda da porsi, a questo punto, è se ed in che modo il recapito di un messaggio PEC vada a ledere il diritto al “riposo serale” del soggetto notificato.
Ad avviso dello scrivente nessun reale disagio porterebbe la ricezione di una mail anche nelle ore notturne e di analogo avviso pare anche la Corte milanese, la quale sottolinea altresì – sempre in ordine all’art. 16septies – un ulteriore elemento: “Pare alla Corte che la norma in questione possa generare effetti irragionevoli. Mentre, infatti, per tutti i giorni precedenti quello della scadenza, il notificante può ben notificare in qualsiasi ora del giorno e della notte, salvo il fatto che il valore giuridico della notifica è procrastinato alle ore 7:00 del giorno successivo, solo nel caso in cui egli si trovi a notificare l’ultimo giorno utile, l’invio della PEC oltre le 21:00 implica l’improcedibilità dell’appello (senza menzionare che tale disposizione non fa neppure distinzione tra giorni feriali e festivi, quindi è ben possibile notificare in proprio anche la domenica, purché entro le ore 21:00). Questa differenza di effetti della disciplina, a seconda del giorno in cui si applica, non trova una valida ragione dal punto di vista della tutela del bene giuridico a fondamento dell’art. 147 c.p.c. In ottica di tutela della tranquillità del notificato, infatti, se il disturbo della vita privata deriva da questa notifica – a prescindere dal fatto che l’email sia mandata l’ultimo giorno utile o nei giorni precedenti- qualora sia inviata oltre le 21:00 essa comporta la lesione della tranquillità e del riposto del destinatario. La posizione in cui si trova il notificato, infatti, rimane la medesima, poiché non è possibile bloccare il server una volta inviata l’email, ragion per cui l’estensione dell’operatività dell’art. 147 c.p.c. alle notifiche via PEC non impedisce, comunque, che l’atto giudiziario entri nella sfera di conoscenza del destinatario, penetrando nel suo domicilio digitale, anche dopo le ore 21:00 e malgrado la volontà contraria del notificato.”
Per la Corte d’Appello di Milano, quindi, la fattispecie relativa ad un’ordinaria notifica analogica non può in alcun modo essere assimilata alle nuove modalità di notificazione tramite PEC e, per tale ragione, “la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-septies, l. n. 221/2012 è degna di un rinvio alla Corte Costituzionale sotto i seguenti profili: 

  1. per violazione dell’art. 3 Cost., in quanto situazioni differenti vengono trattate dal legislatore in modo ingiustificatamente uguale o simile;
  2. per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza dell’art. 16-septies, che estende il termine previsto dall’art. 147 c.p.c. alle notifiche a mezzo PEC senza tener conto della differente natura del mezzo di notificazione;
  3. per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, nel caso di notifica effettuata a mezzo PEC, la previsione di un limite irragionevole alle notifiche l’ultimo giorno utile per proporre appello comporta una grave limitazione del diritto di difesa del notificante.”

A questo punto non resta che attendere la decisione della Corte Costituzionale.
 
 
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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