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Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, procedure di insolvenza e strumenti di gestione della crisi

Come evidenziato in un precedente articolo pubblicato sulle pagine di questo portale, lo scorso 3 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n° 59 del 3 maggio 2016 recante Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” (testo integrale reperibile a questo indirizzo), il quale ha introdotto importanti novità in ambito di procedure esecutive e concorsuali fra le quali, in particolare, l’istituzione del “Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi”.
L’introduzione di tale registro si inquadra all’interno delle numerose novità previste da questo legislatore in materia di recupero dei crediti e, in particolare, in tema di ricerca e verifica dei beni da pignorare.
Se da un lato, infatti, la previsione dall’art. 19 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 ha sancito la nascita dell’art. 492bis c.p.c. relativo alla ricerca telematica dei beni da pignorare, dall’altro, il registro de quo, permetterà una verifica chiara e puntuale delle posizioni processuali del debitore.
Certamente, almeno in linea teorica, il Portale dei Servizi Telematici permette già oggi la verifica delle eventuali procedure esecutive aperta a carico di un determinato soggetto ma, in pratica, non solo si sostanzia in una ricerca a volte lunga e snervante (deve infatti essere operata singolarmente sui singoli registri di cancelleria mobiliare/immobiliare e Tribunale per Tribunale) ma a volte risulta ostacolata da problematiche tecniche che impediscono di ottenere risultati soddisfacenti.
Il registro di cui al D.L. 59/2016, quindi, permetterà certamente un più agevole accesso a tali informazioni con – però – una piccola nota negativa, il sistema non integrerà i dati relativi alle procedure mobiliari e presso terzi.
Vediamo però, più nello specifico, quali procedure andrà ad annoverare il registro (art. 3 comma II D.L. 59/2016):
a) procedure di espropriazione forzata immobiliare;
b) procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché ai piani di risanamento di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese;
d) procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
e) procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Tali informazioni saranno accessibili attraverso i canali della Banca d’Italia e suddivise in due sezioni separate, la prima ad accesso pubblico e gratuito, l’altra ad accesso limitato.
Quanto alle specifiche informazioni e ai documenti consultabili – sia attraverso l’accesso all’area pubblica che a quella privata del registro -, il tutto è stato rinviato ad una specifica individuazione da farsi con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, quindi, 120 giorni a far data dallo scorso 4 maggio 2016.
Al medesimo decreto solo altresì rinviate tutte le disposizioni attuative del registro e in particolare (art. 3 comma IV D.L. 59/2016):
a) l’individuazione delle modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione;
b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;
c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere alla sezione del registro ad accesso limitato, il contributo dovuto per l’accesso da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio e i casi di esenzione. L’accesso sarà invece sempre consentito gratuitamente all’autorità giudiziaria;
d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all’assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.
Interessante, poi, è la previsione del comma 6 del medesimo art.  3 comma D.L. 59/2016 che, nello specifico, si occupa di prevedere specifici casi di “non pubblicazione” di dati e documenti sul registro: “Su richiesta del debitore, del curatore, del commissario giudiziale, di un creditore, di chiunque vi abbia interesse o d’ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono limitare la pubblicazione di un documento o di una o più sue parti, quando sia dimostrata l’esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell’informazione in esso contenuta. La richiesta di cui al presente comma sospende gli obblighi di pubblicazione dei documenti, o della parte di essi, oggetto della richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia già avvenuta, sospende temporaneamente l’accesso ad essi da parte degli interessati. Nelle more della decisione, il giudice può imporre una cauzione al creditore o terzo richiedente.”
Il disposto di detto comma fa però emergere la natura sanzionatoria che è certamente insita nel registro de qua, se da un lato, infatti, la creazione di un siffatto strumento di classificazione è certamente volto a permettere una più agevole verifica dello stato processuale del debitore contro il quale si intenda procedere, dall’altro – un po’ come già previsto per il c.d. “bollettino dei protesti” e per la Centrale d’Allarme Interbancario – la norma vuole scoraggiare l’insolvenza attraverso l’inserimento dei dati del debitore all’interno di una banca dati liberamente consultabile da soggetti esterni, tanto da prevedere la specifica possibilità di “non menzione” nel registro in argomento.
L’art. 3 comma 8 del medesimo decreto, infine, prevede lo stanzialmente di una soma complessiva di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 al fine di rendere operativo in tempi brevi la banca dati de qua.
Concludendo, il “Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi” potrebbe divenire un utile strumento di ricerca per il Professionista impegnato nella tutela del credito del proprio clienti, auspicando che – in ogni caso – non si trasformi nell’ennesimo strumento utilizzato dagli istituti bancari come “buona scusa” per non concedere credito alle aziende che versino in stato di momentanea difficoltà.
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico.

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