Lavoro e HR

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L’offerta di conciliazione del datore

Altra grande novità del Jobs Act è quella che consente al datore di lavoro di proporre, in ogni possibile sede, la conciliazione della vertenza offrendo al dipendente licenziato – entro 60 giorni – un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e che non e? assoggettato a contribuzione previdenziale (si tratta quindi sempre di un “importo netto”), pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare.
Se il dipendente accetta l’assegno circolare per l’importo che gli viene offerto da parte del datore di lavoro in sede di conciliazione, il rapporto di lavoro si considera estinto dalla data del licenziamento, e si ha la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche nel caso in cui il lavoratore l’abbia già proposta. Questa nuova interessante possibilità, che diminuisce notevolmente il costo del contenzioso e del risarcimento per il datore di lavoro (e che è liberamente esercitabile e assolutamente non obbligatoria), riguarda tutti i nuovi assunti, nonché tutti i dipendenti nel caso in cui il datore di lavoro abbia superato, con l’assunzione di un nuovo dipendente a tempo indeterminato con il contratto a tutele crescenti, la soglia occupazionale prevista dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
paghe 04-2015
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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