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Contratto di espansione: le novità della legge di bilancio 2021

Il contratto di espansione, la cui validità è stata prorogata a tutto l’anno 2021 dalla nuova legge di bilancio, rappresenta uno strumento utile e innovativo per consentire ai dipendenti l’accesso anticipato al pensionamento ovvero, in alternativa, per incrementare e diversificare la loro formazione e le loro competenze con l’intervento della CIGS.

L’articolo 41 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, disciplinava il contratto di espansione, per gli anni 2019 e 2020, con riguardo alle sole imprese con oltre 1.000 dipendenti. La legge di bilancio 2021, ossia la legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’articolo 1, co. 349, ha modificato tale disposizione per l’anno 2021, abbassando il limite alle imprese con almeno 250 dipendenti. Ne deriva che il campo di applicazione risulta oggi assai più esteso.

Scopo dell’istituto

Come recita l’articolo 41, co. 1, del D.Lgs. n. 148/2015, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al co. 1-bis, nei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con organico oltre i 1.000 dipendenti (attenzione però: con almeno 500 dipendenti nel 2021) che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali:

  • finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, e la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico con un loro più razionale impiego; e
  • in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità;

l’impresa può avviare una procedura di consultazione sindacale, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA o con la RSU.

Imprese con almeno 250 lavoratori

Quale deroga per il 2021, il limite minimo di lavoratori in organico è pari a 250 unità, per i soli effetti di cui al co. 5-bis, calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.

Requisiti

Il contratto di espansione è di natura gestionale e deve contenere:

  • il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei loro profili professionali, compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
  • la programmazione temporale delle assunzioni;
  • l’indicazione dei contratti a tempo indeterminato, incluso l’apprendistato di II livello;
  • per le professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero di lavoratori interessati, nonché il numero di coloro che possono accedere al trattamento ex co. 5, ossia lo “scivolo” verso la pensione.

Il Ministero verifica il progetto di formazione e riqualificazione e il numero delle assunzioni.

Imprese da 500 dipendenti in su

Ai sensi del co. 5, per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata ex art. 24, co. 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (legge n. 214/2011), nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso scritto dei lavoratori, il datore riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto, un’indennità mensile, ove spettante comprensiva della NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore alla cessazione del rapporto, come determinato dall’Inps. Se il primo diritto a pensione è quello per la pensione anticipata, il datore versa anche i contributi previdenziali utili a conseguire il diritto, escluso il periodo già coperto dai contributi figurativi a seguito della risoluzione del rapporto. Tali benefici sono riconosciuti nel limite complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per il 2019, di 11,9 milioni per il 2020 e di 6,8 milioni per il 2021. Se nella consultazione emergono scostamenti, anche in via prospettica, rispetto a tale limite di spesa, il Ministero non può sottoscrivere l’accordo governativo e, quindi, non può considerare altre domande di accesso ai benefici in esame.

Imprese da 250 dipendenti in su

Ai sensi del nuovo co. 5-bis, per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all’art. 24, co. 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso scritto dei lavoratori interessati, il datore riconosce per tutto il periodo e fino a raggiungere la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto, un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore alla cessazione del rapporto, come determinato dall’Inps. Se la prima decorrenza utile è quella per la pensione anticipata, il datore versa anche i contributi previdenziali utili per conseguire il diritto. Per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore:

  • il versamento a carico del datore per l’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22; e
  • il versamento a carico del datore per i contributi utili a conseguire il diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa ex articolo 12 del D.Lgs. n. 22/2015, fermi in ogni caso i criteri di computo dei contributi figurativi.

Imprese oltre i 1.000 dipendenti

Anche qui una novità: per le imprese o gruppi con organico superiore a 1.000 unità che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all’atto dell’indicazione del numero dei lavoratori da assumere, si impegnino a effettuare almeno 1 assunzione per ogni 3 lavoratori che hanno consentito alla risoluzione concordata del rapporto, la riduzione dei versamenti a carico datore (di cui al caso precedente) opera per ulteriori 12 mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della NASpI. Per attuare il contratto di espansione, il datore presenta domanda all’Inps, accompagnata da una fideiussione bancaria. Il datore deve versare ogni mese all’Inps la provvista per la prestazione e i contributi figurativi: in assenza di tale versamento, l’Inps non eroga le prestazioni. I benefìci in esame sono riconosciuti entro il limite di spesa di 117,2 milioni di euro per il 2021, 132,6 milioni per il 2022, 40,7 milioni per il 2023 e 3,7 milioni per il 2024. Se durante la procedura di consultazione sindacale emergono scostamenti, anche in via prospettica, rispetto a tale limite di spesa, il Ministero non può sottoscrivere l’accordo governativo e quindi non può considerare ulteriori domande di accesso ai benefìci esposti.

Lavoratori che non possono accedere alla pensione

Per i lavoratori che non possiedono i requisiti per la pensione, è consentita una riduzione oraria cui si applicano gli articoli 3 e 6. La riduzione media oraria non può superare il 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ogni lavoratore, la percentuale di riduzione totale dell’orario può essere concordata, se necessario, fino al 100% nell’intero periodo per cui il contratto di espansione è stipulato.

Progetto di formazione e riqualificazione

Ex co. 8, l’impresa deve presentare un progetto di formazione e riqualificazione che può essere assolto, previa idonea certificazione, anche se il datore ha impartito o fatto impartire l’insegnamento necessario a conseguire una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella cui è adibito il lavoratore, utilizzandone l’opera in azienda anche con la sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l’effettività della formazione necessaria a far conseguire competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito. Ai lavoratori così individuati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 24-bis. Il progetto, che è parte integrante del contratto di espansione, descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali, è distinto per categorie e garantisce le previsioni ex articolo 1, co. 1, lettera f), del D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033.

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