Commissione Tributaria Regionale Veneta, Sentenza del 12/04/2018 n. 432 – Notifica di ricorso a mezzo PEC in formato DOC
Uno dei temi maggiormente dibattuti in dottrina e giurisprudenza in materia di notificazioni digitali, è quello relativo al valore che si debba attribuire ad eventuali violazioni della normativa così detta “tecnica” e su quali conseguenze tali violazioni possano comportare.
Dopo vari assunti dei tribunali civili di merito e della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, oggi interviene anche la Commissione Tributaria Regionale Veneta, con un’interessante pronuncia in materia di notificazioni tributarie.
Vi è però subito da precisare, prima di inoltrarsi nell’analisi della pronuncia, che le fattispecie notificatorie civili e tributarie si differenziano grandemente per normativa di riferimento e per modalità operative.
Le notificazioni civili, amministrative e stragiudiziali si effettuano – difatti – in virtù della Legge 53 del 1994 che, all’art. 11, espressamente dispone: “Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica.”.
In ambito civilistico ed amministrativo – quindi – esiste una specifica fattispecie di nullità, oltretutto con rilevabilità di ufficio, che in realtà non è presente all’interno della normativa tributaria.
In ambito di PTT, infatti, non sono applicabili le specifiche prescrizioni della Legge 53 del 1994 ed in particolare in relazione ad oggetto della mail, ai registri idonei per la notificazione ed alla relata di notifica.
La normativa tributaria di riferimento, ossia: l’art. 16 bis d. lgs. 156/15, gli articoli 5 a 9 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 163 del 2013, nonché gli articoli 6 e 10 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 4 agosto 2015, non fa specifico riferimento a documenti da allegare alla PEC oltre all’atto principale (ad esempio la relata di notificazione), né richiede particolari diciture da indicare nell’oggetto della mail.
La notificazione tributaria via PEC, quindi, risulta essere decisamente più semplice da porre in essere e francamente meno afflitta da tecnicismi e formalismi propri invece della Lege 53 del 1994.
Unico elemento di carattere tecnico espressamente richiesto dalla normativa di riferimento è quello attinente al formato dell’atto da notificarsi.
L’articolo 6 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 4 agosto 2015, difatti, espressamente stabilisce: “Tutti gli atti e i documenti informatici notificati tramite PEC devono rispettare i requisiti indicati nell’art. 10”, ed il citato articolo 10 prosegue: “Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
c) sono redatti tramite l’utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;
non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
d) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file libero >.pdf.p7m.”
Il documento da notificarsi dovrà quindi essere redatto in formato PDF/A e poi sottoscritto digitalmente.
Orbene, a seguito di notificazione di ricorso in formato DOC (e quindi in violazione della normativa tecnica appena esaminata) la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha stabilito “Per superare l’eccezione di parte contribuente concernente la presunta inammissibilità dell’appello è sufficiente richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale «L’irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale» (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285- 01; sul punto cfr. anche SU, Sentenza n. 11383 del 31105/2016, Rv. 639971), essendosi tale “scopo” senz’altro raggiunto nel caso di specie, posto che la resistente controricorrente si è ampiamente difesa con il controricorso (Cass. Civ. 30372/2017).
Nella citata sentenza 7665/2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel richiamare il principio sancito in via generale dall’art. 156 c.p.c., hanno precisato che «è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale … ».”
La Commissione Veneta, quindi, ha ritenuto raggiunto lo scopo in mancanza di un vero e proprio danno subito da controparte per la violazione della normativa tecnica, e – sul punto – ha precisato: “Nel caso in esame la difesa di parte contribuente, non ha dimostrato il pregiudizio derivante dal presunto difetto di notificazione e dalla difformità dell’atto notificato rispetto alle norme sul Processo Tributario Telematico e comunque ha esercitato pienamente il diritto alla difesa, controdeducendo puntualmente all’appello della [omissis] sia con gli atti scritti che intervenendo nella discussione in pubblica udienza.”
Anche nell’ambito del Processo Tributario Telematico, quindi, si sta facendo largo il principio – oramai granitico – stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia 7665 del 2016.
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico