Lavoro e HR

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Contratti a progetto in corso: quali verifiche?

L’articolo 52 del D.Lgs. n. 81/2015, ha abrogato le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276/2003, consentendone però (ancora) l’applicazione solo per la regolazione dei contratti già in atto alla data del 25 giugno 2015. Ciò comporta che, mentre non possono essere stipulati nuovi contratti a progetto, viceversa quelli già in essere potranno proseguire fino alla scadenza che era stata originariamente concordata tra le parti.
 
Tuttavia, nel caso in cui si abbiano in corso tali contratti, e non si voglia procedere alla loro trasformazione in rapporti di lavoro subordinato:
a) entro il 31 dicembre 2015, godendo dell’esonero contributivo fino a 8.060 euro l’anno per 3 anni; ovvero
b) a partire dal 1° gennaio 2016, sottoscrivendo un atto di conciliazione in sede protetta, garantendosi così la rinuncia del lavoratore ad avanzare eventuali pretese e “bloccando” le eventuali azioni ispettive;
occorre ricordare che è necessario rispettare le norme previgenti, la cui violazione comporta che essi sono comunque considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione.
 
Ai sensi dell’articolo 61 del D.Lgs. n. 276/2003, tali contratti devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore; non solo: il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Infine, il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Un altro caso di conversione si verifica quanto il giudice accerta che il rapporto di collaborazione è venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato.
Infine, salvo prova contraria a carico del committente, i contratti di co.co.co., anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai dipendenti dell’impresa committente, salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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