Contratti a tempo determinato: la disciplina definitiva
La legge 9 agosto 2018, n. 96, di conversione del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (decreto dignità), ha confermato alcune disposizioni in esso contenute ma ne ha introdotte altre: in particolare è stato previsto un “regime transitorio”, valido fino al 31 ottobre prossimo, per le proroghe e i rinnovi dei contratti a tempo determinato. Facciamo il punto su questo importante istituto, alla luce delle modifiche “definitive” apportate al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Durata massima del singolo contratto
Viene confermato, a partire dal 14 luglio 2018, il “doppio regime” a seconda che il contratto a termine abbia durata, rispettivamente, pari a un massimo di 12 mesi, ovvero compresa tra 13 e 24 mesi (nel qual caso occorre indicare una causale” (cfr. la tabella che segue).
Durata | Causale giustificatrice |
12 mesi | Non occorre indicare alcuna causale: basta la forma scritta del contratto |
24 mesi (1 causale tra queste, in forma scritta) |
Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività |
Esigenze sostitutive di altri lavoratori | |
Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria |
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Più di 24 mesi | NO: trasformazione a tempo indeterminato dal 1° giorno del 25° mese |
L’art. 19, co 1-bis dispone che se si stipula un contratto che dura più di 12 mesi senza indicare alcuna “causale”, esso si trasforma a tempo indeterminato dal superamento del 12° mese.
Durata massima di tutti i rapporti a termine
L’articolo 19, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che, salve le diverse previsioni dei contratti collettivi, ed eccetto le attività stagionali (quelle di cui ai contratti collettivi e al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525), la durata di tutti i rapporti a termine intercorsi tra le stesse parti, per effetto di una successione di contratti, conclusi per mansioni di pari livello e categoria legale, a prescindere dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 24 mesi. Nel computo di tale periodo si tiene conto anche dei periodi di missione per mansioni di pari livello e categoria legale, tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni a termine.
Nota bene Se il limite dei 24 mesi è superato, per effetto di un solo o di una successione di contratti, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Forma scritta
Salvo che non si tratti di rapporto di durata fino a 12 giorni, il contratto di assunzione (contenente l’indicazione del termine finale) deve tassativamente essere stipulato in forma scritta (ricordandosi di inserire l’espresso riferimento al diritto di precedenza), e va fatto firmare al lavoratore prima che questo inizi l’attività. Non solo: entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione, il datore deve consegnarne una copia al dipendente.
Proroghe
A tale riguardo vi è un’importante novità che consiste nel cd. regime transitorio. Prima però, facendo scorrere in avanti il calendario fino al 1° novembre 2018, ci si dovrà comportare così:
a) il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 19, co 1, ossia per esigenze: temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; per sostituire altri lavoratori; connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
b) in caso di violazione di quanto sopra, il contratto si trasforma a tempo indeterminato;
c) il termine può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo se la durata iniziale del contratto è inferiore a 24mesi, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti: se il numero di proroghe è superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Regime transitorio – La legge n. 96/2018 ha però introdotto il cd. regime transitorio, in base al quale le nuove disposizioni si applicano ai contratti a termine stipulati dopo la data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018 (14 luglio 2018), nonché ai rinnovi e alle proroghe successivi al 31 ottobre 2018. Il problema è che il D.L. è entrato in vigore il 14 luglio e la legge di conversione il 12 agosto 2018: per prudenza è opportuno rispettare le regole del D.L. fino all’11 agosto, mentre dal 12 agosto al 31 ottobre, è possibile avvalersi della deroga; la situazione per le proroghe è quella di cui alla tabella che segue.
PROROGHE: IL REGIME NEL TEMPO | |||
Data della proroga | Numero | Limite | Causali |
Entro il 13 luglio 2018 | 5 | 36 mesi | Non necessarie |
14 luglio – 11 agosto 2018 | 4 | 24 mesi | Si, dopo primi 12 mesi |
12 agosto – 31 ottobre 2018 | 5 | 36 mesi | Non necessarie |
Dal 1° novembre 2018 | 5 | 24 mesi | Si, dopo i primi 12 mesi |
Rinnovi
Per quanto concerne i rinnovi, ossia la stipulazione di ulteriori rapporti a termine tra le stesse parti (2°, 3° contratto e così via), l’art. 21, co. 01, del D.Lgs. n. 81/2015, dispone che dal 1° novembre 2018 (fermo il limite di durata massima di 24 mesi, salvo deroga del contratto collettivo), il contratto può essere rinnovato (in ogni caso, ossia a prescindere dalla sua durata) solo se sussiste (ed è indicata per iscritto) almeno 1 delle seguenti esigenze:
a) temporanea e oggettiva, estranea all’ordinaria attività;
b) sostitutiva di altri lavoratori;
c) connessa a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
In caso di violazione di quanto sopra, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Resta inalterata la disciplina originaria del D.Lgs. n. 81/2015 in materia di pause intermedie, infatti – salvo diversa previsione del contratto collettivo – vale quanto precisato nella tabella.
PAUSE INTERMEDIE TRA 2 CONTRATTI A TERMINE SUCCESSIVI | ||
Durata contratto in scadenza | Stop & go | Violazione: conseguenze |
Fino a 6 mesi | 10 giorni | Il mancato rispetto di tali pause comporta che il 2° contratto si trasforma a tempo indeterminato |
Superiore a 6 mesi | 20 giorni |
Divieti e impugnazione
Nulla cambia quanto ai casi in cui il contratto a termine non può essere stipulato, e quindi:
a) per sostituire lavoratori in sciopero;
b) presso unità produttive in cui vi sono stati, nei 6 mesi precedenti, licenziamenti collettivi di lavoratori con le stesse mansioni, salvo che il contratto a termine riguardi la sostituzione di lavoratori assenti o iscritti nelle liste di mobilità, o abbia durata iniziale fino a 3 mesi;
c) presso unità produttive con sospensioni del lavoro o riduzioni dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
d) da parte dei datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi.
La violazione di uno di tali divieti comporta la trasformazione a tempo indeterminato.
Infine, il primo termine di impugnazione del contratto a termine illegittimo, per esempio quello protrattosi per oltre 24 mesi, stipulato in violazione dei divieti di cui sopra o rinnovato senza proroga, è stabilito in 180 giorni di calendario dalla cessazione del rapporto.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore