Limiti numerici: nuove regole se c’è anche la somministrazione
L’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che, salvo deroga dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a termine per più del 20% dei lavoratori “stabili” in forza al 1° gennaio. Per i datori fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare 1 contratto a termine.
Tale limite non riguarda (oltre ad altri casi particolari) i contratti a termine conclusi: per l’avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi; dalle start-up innovative; per attività stagionali; per specifici spettacoli o programmi radio o TV o per specifiche opere audiovisive; per sostituire lavoratori assenti; con lavoratori di età superiore a 50 anni.
TROPPI CONTRATTI A TERMINE? QUESTE LE CONSEGUENZE | |||
Lavoratori in più | Durata del rapporto di lavoro |
Sanzione amministrativa | Nota Bene |
Solo 1 | Mese o frazione di mese superiore a 15 giorni | 20% della retribuzione | E’ sempre esclusa la trasformazione a tempo indeterminato |
Da 2 in su | 50% della retribuzione |
Attenzione però alla novità: dal 12 agosto 2018, salva diversa previsione dei contratti collettivi, e fermo il limite di cui appena sopra, il numero di lavoratori assunti con contratto a termine o di somministrazione a termine non può eccedere in tutto il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio. Se l’attività inizia in corso d’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione.
È sempre esente da limiti la somministrazione a termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, di disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore