Conversione in Legge del Decreto semplificazioni
Con la recente Legge 11 settembre 2020, n. 120, è stato convertito con modificazioni il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni). Analizziamo le principali novità introdotte dal provvedimento.
Sono, innanzitutto, state confermate le modifiche agli articoli 16 e 16ter del Decreto Legge 179/2012; si ricorda al lettore che, grazie alle innovazioni e modifiche apportate a questi articoli, ad oggi è possibile utilizzare l’indice IPA anche per le notifiche ex Legge 53/1994 e quindi per gli ambiti civile e amministrativo. In particolare, con le modifiche apportate all’articolo 16, è stato richiesto a tutte le Pubbliche Amministrazioni di “comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.”
E’ stato – di fatto – richiesto di alimentare in modo completo il così detto “Registro PP.AA.”, consultabile tramite il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia e utilizzato come registro principale per le notifiche via PEC alla Pubbliche Amministrazioni.
Elemento di novità e di assoluto interesse – come sopra anticipato – è costituito dalle modifiche apportate all’art. 16ter del medesimo decreto, grazie al quale “in caso di mancata indicazione nell’ elenco di cui all’articolo 16, comma 12 [Registro PP.AA. – ndr], la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6 -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,[Registro IPA – ndr] e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria….”
Si evidenzia, in ogni caso, come il Registro IPA debba essere utilizzato solo in via residuale dopo, cioè, aver controllato che l’amministrazione destinataria non sia presente con proprio indirizzo PEC all’interno del Registro PP.AA.
Altra importante novità – introdotta questa volta proprio dalla Legge di conversione al Decreto Semplificazioni – riguarda il domicilio digitale delle imprese.
Come noto, infatti, in molti casi le imprese non provvedono a comunicare il proprio indirizzo PEC al registro oppure non si ricordano di rinnovarlo periodicamente, con la spiacevole conseguenza della disabilitazione dell’indirizzo e quindi con l’impossibilità di effettuare notificazioni in proprio via PEC a tali soggetti.
Orbene, con l’introduzione dell’art. 37 della Legge 120/2020, oggi le imprese e i professionisti avranno l’obbligo di comunicare un indirizzo PEC funzionane (prima la verifica delle funzionalità e dei rinnovi veniva fatta a seguito di denuncia oppure “spot”) entro il 1° ottobre 2020; ciò a pena di una sanzione che può arrivare sino a 2.064 euro. Elemento di assoluta novità, poi, riguarda l’assegnazione d’ufficio di un indirizzo funzionante a coloro che non provvedano a comunicare il loro domicilio digitale; difatti la norma in parola espressamente prescrive: “L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtu’ del presente comma, fino alla loro concorrenza”
Qualora, quindi, il professionista o l’impresa non ottemperi all’obbligo di comunicazione di un indirizzo valido o non provveda a rinnovare periodicamente la propria casella PEC, il Registro delle Imprese provvederà ad assegnare automaticamente un domicilio digitale presso il quale effettuare comunicazioni e notificazioni.
Da ultimo, poi, si segnala l’introduzione dell’art. 37bis in tema di gratuito patrocinio: “Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d’ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”
Le istanze di liquidazione del patrocinio a spese dello stato, quindi, dovranno essere inoltrate per via telematica seguendo una specifica procedura, procedura della quale ad oggi – in attesa di uno specifico provvedimento della DGSIA – nulla è dato ancora sapere.