Deposito oltre i 30 mb – Aggiornamento degli schemi ministeriali
Come è oramai noto a tutti i professionisti dell’ambito legale, la dimensione massima di un qualsiasi deposito telematico effettuato nell’ambito del Processo Civile Telematico non può superare i 30 megabyte di “peso” complessivo. Tale limite dimensionale è stato espressamente fissato dalla normativa tecnica in materia di Processo Civile Telematico, ossia, dal comma 3 dell’art. 14 delle specifiche tecniche 16 aprile 2014. L’introduzione del così detto “deposito telematico multiplo” interviene per superare le problematiche relative all'invio di allegati digitali di dimensioni corpose.
Al fine di non pregiudicare il diritto di difesa, il legislatore ha dovuto ovviare a tale limite dimensionale, prevedendo la specifica possibilità di inviare più buste telematiche relative allo stesso deposito giudiziario; ciò attraverso l’introduzione dell’art. 16bis comma 7 del Decreto Legge 179/2012, il quale prevede: “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.”
Tramite la previsione normativa in oggetto, però, si è ovviato solo parzialmente alle problematiche legate ad allegati digitali di dimensioni corpose poiché, da un lato, i successivi depositi devono essere effettuati con successivi invii non direttamente correlati al primo e, dall’altro, nel caso di deposito di atto introduttivo del giudizio – quale ricorso o atto di citazione – i successivi invii possono essere effettuati solo al momento dell’effettiva iscrizione a ruolo della causa e, di conseguenza, solo la materiale accettazione da parte della cancelleria della prima busta telematica.
Tali problematiche, già ampiamente segnalate dalla più attenta dottrina, sono state oggetto anche di alcune pronunce della giurisprudenza di merito e – di conseguenza – rappresentano una dei numerosi nodi da sciogliere nell’ambito delle applicazioni pratiche del Processo Civile Telematico.
Con notizia del 28 marzo 2018 riportata all’interno del Portale dei Servizi Telematici (la news è integralmente consultabile a questo link), il Ministeri di Giustizia ha annunciato l’introduzione del così detto “deposito telematico multiplo”, volto a superare definitivamente le problematiche sopra evidenziate.
Dalla documentazione integrativa rilasciata dalla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati emerge che: “si dà la possibilità al soggetto abilitato esterno di effettuare un deposito multiplo, per qualsiasi tipo di procedimento (in SICID e SIECIC) e per qualsiasi tipologia di atto. In fase di redazione della busta del deposito telematico, se si prevede che le dimensioni fisiche in byte della busta superano i 30MB, la busta si potrà suddividere in più buste di deposito.”
Tale deposito multiplo potrà essere attuato tramite l’inoltro di una prima busta denominata “deposito principale” (nel caso in cui si tratti di un atto introduttivo all’interno di tale prima busta dovranno essere presenti obbligatoriamente l’atto principale, la nota di iscrizione a ruolo e la procura alle liti) e con uno o più successivi invii tramite buste denominate “depositi complementari”.
Al momento della redazione della prima busta si dovrà comunque specificare – all’interno dell’indice busta – l’elenco completo degli allegati all’atto principale, ivi compresi quelli da trasmettersi con i successivi depositi telematici, avendo cura di specificare – e in questo verranno certamente in aiuto i redattori realizzati dalle varie software house operanti sul mercato – se l’allegato sia presente all’interno del deposito principale oppure di uno dei depositi complementari.
Al fine di poter poi permettere una vera e propria concatenazione fra le trasmissioni di buste telematiche legate allo stesso deposito giudiziario, sarà inserito un nuovo “tag” – ossia un valore univoco di riferimento – che permetterà la correlazione fra le varie trasmissioni di buste telematiche. Tale tag sarà denominato “RefId”.
Per quanto attiene ai depositi in corso di causa questo semplice artifizio permetterà l’agevole riunione delle buste sotto un unico deposito telematico, di maggiore complessità – invece – è lo stratagemma individuato dal Ministero di Giustizia per la riunione dei depositi relativi ad atti introduttivi del giudizio.
Non potendosi – infatti – far affidamento al numero di ruolo, che come detto viene generato solo al momento dell’accettazione della busta da parte della cancelleria, il riferimento univoco sarà ancora il “RefId” che, inserito all’interno dell’allegato EsitoAtto.xml contenuto nella ricevuta denominata “controlli automatici” (comunemente detta “terza PEC”), permetterà l’inoltro immediato delle successive buste concatenate senza la necessità di attendere l’emissione del numero di ruolo.
Attualmente queste innovazioni sono in fase di sperimentazione così detta “chiusa”, ossia, per le sole software house, ma si auspica un rapido varo delle stesse in via definitiva e ufficiale. I tempi saranno probabilmente correlati ai necessari aggiornamenti di sistema che i vari produttori di programmi per il deposito telematico dovranno apportare ai loro prodotti.
In ogni caso questo aggiornamento si palesa come un’importante evoluzione in termini di aggiornamento delle procedure operative del Processo Civile Telematico.