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Digitalizzazione: 10 novità del DL
della Legge di Bilancio 2020

Importanti novità in ambito digitalizzazione dei documenti fiscali

Quali sono le 10 principali novità in ambito digitalizzazione contenute nel DL collegato alla legge di bilancio 2020? Ripercorriamo le novità per capire quali saranno gli impatti sulle aziende e sui professionisti.  

Con la pubblicazione della legge 19 dicembre 2019 n.157 ad oggetto conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 26 ottobre 2019 n.124 (G.U. n.301 del 24 dicembre 2019), sono state introdotte importanti novità in ambito digitalizzazione dei documenti fiscali, ed in particolare il suddetto decreto legge, coordinato con la legge di conversione, riporta le seguenti novità:

 

  • Introduzione del Documento Amministrativo Semplificato telematico

L’art.11 introduce il DAS telematico, mentre con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, dovranno essere fissati tempi e modalità per introdurre l’obbligo, entro il 30 giugno 2020, per l’utilizzo del sistema informatizzato utile alla presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

 

  • Utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche

L’art. 14 interviene a modificare l’art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevedendo che i file delle fatture elettroniche veicolate tramite SDI saranno memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

  1. dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
  2. dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
  •  Fatture in ambito sanitario su carta per tutto il 2020

L’art. 15 primo comma estende a tutto il 2020 l’obbligo di non emettere fatture elettroniche da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

 

  • Dati al sistema TS che vale anche come trasmissione dei dati dei corrispettivi

L’art. 15 secondo comma prevede che a decorrere dal 1° luglio 2020 i soggetti tenuti all’invio dei dati dei corrispettivi adempiono al suddetto obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

 

  • Avvio delle precompilate Iva dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2020

L’art. 16 primo comma prevede che a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi IVA le bozze dei seguenti documenti:

  1. registri Iva delle fatture di vendita e degli acquisti;
  2. comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.

A partire dalle operazioni Iva 2021, oltre alle suddette bozze, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale Iva.

 

  • Esterometro trasmesso trimestralmente entro il mese successivo

L’art. 16 comma 1-bis interviene a modificare la tempistica di trasmissione dell’esterometro, introducendo una trasmissione trimestrale da eseguirsi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

 

  •  Imposta di bollo sulle fatture elettroniche con versamento semestrale se inferiore a euro 1.000

L’art. 17 comma 1-bis prevede che nel caso in cui gli importi dovuti per imposta di bollo sulle fatture elettroniche non superino il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

 

  • Ridotta la soglia del contante

L’art.18 interviene a ridurre la soglia del contante, ed in particolare:

  • Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la soglia sarà di 2.000 euro;
  • Dal 1° gennaio 2022 la soglia sarà di 1.000 euro

Interviene altresì a ridefinire le sanzioni, che per il periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021 il minimo edittale sarà di 2.000 euro, mentre per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 il   minimo edittale sarà di 1.000 euro.

 

  • Proroga della lotteria degli scontrini ed esenzione fiscale per i premi vinti

L’art.20 proroga l’avvio della lotteria degli scontrini al 1° luglio 2020, prevedendo non più l’inserimento del codice fiscale dell’acquirente che intende partecipare all’estrazione, ma del “codice lotteria”, cioè di un codice che dovrà essere richiesto dal consumatore finale accedendo ad una sezione dedicata alla lotteria del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Viene altresì chiarito che nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale lotteria del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, e tali segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

L’art.19 prevede invece che i premi attribuiti nell’ambito della lotteria nazionale degli scontrini, non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Prevede altresì premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico (premi speciali per il cashless), e premi anche per gli esercenti che hanno certificato le suddette operazioni.

 

  • Pagamenti elettronici: quale modalità per sostituire la trasmissione dei corrispettivi?

L’art. 21 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli esercenti che adottano sistemi evoluti di incasso (e.g. carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico) in grado garantire la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso idonei per l’assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati.

 

 

Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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