Il Codice della crisi alla luce degli interventi apportati per contrastare gli effetti della pandemia sulle imprese.
Con il D.Lgs n.14/2019 è stato approvato lo schema di decreto recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, attraverso il quale il legislatore ha voluto riformare in modo organico le procedure di crisi e di insolvenza, facendo confluire in un unico testo le c.d. procedure maggiori e le c.d. procedure minori (indicate nella legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni).
L’intervento trae origine dalla necessità di consentire la ristrutturazione delle imprese, offrendo agli imprenditori una seconda opportunità per agire tempestivamente in una funzione anticipatoria dell’insolvenza, preservando così il presupposto della continuità aziendale; lo stesso che garantisce l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle imprese.
La prevenzione e la gestione dello stato di crisi – come indicato e recepito dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016 – sono quindi gli aspetti principali della riforma, successivamente modificata in alcune sue parti dal D.L. n. 32/2019, oltreché dai decreti susseguitesi nell’anno della pandemia.
L’evidente incapacità da parte di alcune imprese italiane di attivare autonomamente un processo di ristrutturazione precoce in una fase dell’insolvenza ha, in molti casi, sostanziale fondamento nell’inadeguatezza degli assetti organizzativi, nell’assenza di adeguati strumenti di pianificazione, nella scarsa capitalizzazione del patrimonio aziendale. Partendo da questi presupposti, il legislatore ha deciso di integrare l’art. 2086 del codice civile, inserendo il secondo comma con cui, seppur fornendo strumenti nuovi per il superamento dello stato di crisi reversibile, si è voluta richiamare l’attenzione sulla responsabilità dell’imprenditore nel garantire, attraverso adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, la continuità aziendale.
Richiamando il concetto di insolvenza, di più recente attuazione vi è il D.L. n. 118/2021, da cui ha origine l’organismo giuridico della “composizione negoziata per la risoluzione della crisi d’impresa”. Si tratta di un organismo in vigore dal 15 novembre 2021, con cui, preservando gli elementi caratterizzanti il codice della crisi, con particolare riferimento all’intervento dell’OCRI e alle misure di allerta, si vuole delineare una diversa metodologia di approccio che vede l’intervento del “facilitatore”, ovvero di un esperto super partes, che dovrà, non tanto assistere l’imprenditore, quanto piuttosto agevolare le trattative tra questi e i creditori dell’impresa.
A partire da queste brevi considerazioni, in questa rubrica vogliamo offrire al lettore una serie di spunti di riflessioni sui principali strumenti di analisi economico-finanziari, enfatizzando il ruolo del Commercialista e più in generale del consulente d’impresa, il cui compito è sicuramente quello di accompagnare le differenti realtà aziendali alla comprensione, prima, e al superamento, in seconda battuta, di uno stato di insolvenza attraverso gli strumenti stragiudiziali richiamati nel c.d. Codice della Crisi.