Lavoro e HR

Lavoro subordinato occasionale a termine in agricoltura

Tra le numerose disposizioni che sono state introdotte dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), alcune hanno interessato da vicino il lavoro nel settore agricolo. In particolare, è stata soppressa la possibilità di utilizzare il contratto di prestazione occasionale (che, peraltro, è stato agevolato in altri settori) e, per contro, sono state introdotte le “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato” (cd. LOAgri). Di seguito il punto su tale nuovo istituto.

Stop ai PrestO in agricoltura

La prima novità è contenuta nell’articolo 1, co. 342 e 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). Tali disposizioni – con effetto a partire dal 1° gennaio 2023 – hanno eliminato in toto la possibilità degli utilizzatori che siano imprese agricole di avvalersi del Contratto di Prestazione Occasionale (ossia quello gestito tramite l’apposita piattaforma Inps e con gli specifici limiti di reddito appositamente previsti), come sinora disciplinato dall’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tale cancellazione è avvenuta mediante l’abrogazione di tutte le disposizioni che, appunto, facevano riferimento al settore agricolo. Di seguito, quindi, andremo a illustrare le nuove “regole di ingaggio” dei lavoratori agricoli che sono chiamati a rendere prestazioni di lavoro occasionale in tale settore.

Prestazioni agricole subordinate occasionali a termine: fonte

Premesso quindi che il Contratto di Prestazione Occasionale (che non configurava una tipologia di lavoro subordinato) è stato soppresso per quanto concerne il solo settore agricolo, l’art. 1, co. 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che – al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (cd. LOAgri), e assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato – si applicano per il biennio 2023-2024 (ossia dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, salvo successive proroghe o modifiche) le disposizioni dei co. da 344 a 354.

Nozione e lavoratori interessati

Come dispone l’articolo 1, co. 344, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato (cd. LOAgri) sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che – a eccezione dei pensionati – non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti all’instaurazione del rapporto ai sensi dei co. da 343 a 354, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:

  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o dell’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
  • pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
  • detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Come precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Parere 9 giugno 2023, n. 1002), il fatto di non aver avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti l’instaurazione del rapporto si applica anche nei confronti di quei lavoratori che, in tale arco temporale, siano stati occupati come operai agricoli, anche se in forza di un rapporto di lavoro non direttamente instaurato con l’impresa agricola, ma tramite l’agenzia di somministrazione.

QUESTI I LAVORATORI INTERESSATI

Persone disoccupate Art. 19, co. 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150: sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’art. 13, la propria immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego
Percettori
della NASpI
Art. 1 D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22: a decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui all’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)”, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall’art. 2 della legge n. 92/2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
Percettori
della DIS-COLL
Art. 15, co. 2, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22: la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al co. 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, co. 2, lettera c), del D.Lgs. n. 181/2000;
b) possano far valere almeno 1 mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica la fine del lavoro, un mese di contribuzione o un rapporto di collaborazione di cui al co. 1 di durata pari almeno a 1 mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
Percettori del reddito di cittadinanza Tutte le disposizioni in materia di reddito di cittadinanza sono abrogate con effetto a partire dal 1° gennaio 2024 (art. 1, co. 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Pensionati Di vecchiaia o di anzianità
Giovani con meno di 25 anni di età Se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università
Detenuti o internati Se ammessi al lavoro all’esterno ex art. 21 legge 26 luglio 1975, n. 354
Soggetti in semilibertà Se provenienti dalla detenzione, inclusi gli internati in semilibertà

Si evidenzia che il contratto di lavoro può avere una durata massima di 12 mesi.

Percettori di NASpI e DIS-COLL: chiarimenti Inps

In relazione a tali particolari soggetti, l’Inps ha precisato quanto segue:

  1. il beneficiario delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, senza obbligo di comunicazione all’Inps del compenso derivante dalle stesse;
  2. quindi, in caso di svolgimento di prestazioni occasionali in agricoltura, nei limiti sopra individuati, in concomitanza alla fruizione di prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, i compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili con le richiamate indennità di disoccupazione che non saranno, pertanto, soggette a sospensione, abbattimento o decadenza di cui agli articoli 9-11 del D.Lgs. n. 22/2015.

Autocertificazione del lavoratore

Facendo seguito a una prassi già vigente anche in relazione ad altre situazioni particolari, il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è obbligato ad acquisire un’autocertificazione resa da parte del lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva: in pratica, il dipendente deve dichiarare di rientrare in una di quelle categorie “particolari” indicate appena sopra; in caso contrario, il contratto di lavoro in esame non può essere stipulato.

Inoltre, l’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo (art. 1, co. 345).

Comunicazione al Centro per l’Impiego

Particolarmente importante è la precisazione contenuta nel co. 346. Ivi si dispone che – al fine di ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato – i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, all’inoltro al competente Centro per l’impiego della comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Nella comunicazione i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi.

Articolo 9-bis, co. 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (sintesi)
In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e autonomo in forma coordinata e continuativa, di socio lavoratore di cooperativa nonché di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 67, co. 1, lettera l), del TUIR, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, i datori privati, ivi compresi quelli agricoli e gli enti pubblici economici devono darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, fatto salvo quanto previsto dal co. 2-quinquies. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il 3° giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di somministrazione autorizzate ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sono tenute a comunicare, entro il 20° giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, proroga e cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le PA devono comunicare, entro il 20° giorno del mese successivo alla data di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente. Tali comunicazioni sono effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o internati che prestano la loro attività all’interno degli istituti penitenziari alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.

In relazione a quanto appena sopra, il Ministero del Lavoro – si veda la Nota 20 gennaio 2023 (prot. n. 462) – ha reso noto che, al fine di poter dare attuazione a quanto introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, si è provveduto, pertanto, ad aggiornare il modello UNILAV inserendo nella tabella contratti il codice H.03.03. I datori di lavoro agricolo dovranno quindi selezionare tale codice per comunicare l’instaurazione, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro in esame.

Quali sono i divieti relativi ai contratti di prestazione occasionale nel settore agricolo

Il co. 347 dispone che l’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Deve ritenersi che, anche in tal caso, il riferimento ai contratti collettivi vada letto ai sensi di quanto disposto dall’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tale norma stabilisce che (salvo diversa previsione), ai fini del medesimo decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Misura della retribuzione

Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro, con le modalità previste dall’articolo 1, co. da 910 a 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (articolo 1, co. 348, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Articolo 1, co. da 910 a 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (sintesi)
910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.
911. I datori o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
912. Per rapporto di lavoro, ai fini del co. 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
913. Le disposizioni di cui ai co. 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore o committente che viola l’obbligo di cui al co. 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

Trattamento del compenso per i lavoratori

Per quanto concerne il lavoratore, il compenso erogato nei termini di cui al co. 348:

  • è esente da qualsiasi imposizione fiscale;
  • non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile;
  • è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Inoltre, la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno (articolo 1, co. 349, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Libro Unico del Lavoro

L’iscrizione dei lavoratori di cui ai co. da 343 a 354 dell’articolo 1 in esame (ossia i prestatori di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato) nel Libro Unico del Lavoro di cui all’articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, con le modalità di cui al co. 348 del presente articolo, e quindi non in contanti (articolo 1, co. 350, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Articolo 39, co. 1- 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (sintesi)
Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro (LUL) nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore vanno indicati: nome e cognome, codice fiscale e, ove ricorrano, qualifica e livello, retribuzione base, anzianità di servizio, nonché relative posizioni assicurative.
Nel LUL va effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli ANF, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario vanno indicate specificatamente. Il LUL deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l’indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
Il libro unico del lavoro va compilato coi dati di cui ai co. 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.

Informativa al lavoratore

L’articolo 1, co. 351, della norma in esame dispone che l’informativa (sulle condizioni applicate al rapporto di lavoro) al lavoratore, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, si intende soddisfatta nei confronti dei prestatori di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato con la consegna di copia della comunicazione di assunzione di cui al co. 346, ossia con la copia della comunicazione obbligatoria di assunzione di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510.

Contributi Inps

L’articolo 1, co. 352, dispone che il datore di lavoro effettua all’Inps il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l’aliquota determinata ai sensi dell’articolo 1, co. 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite dall’Inps e dall’Inail, d’intesa tra loro.

Queste le norme di riferimento per la contribuzione Inps

Articolo 1, co. 45, legge 13 dicembre 2010, n. 220 A decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2, co. 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.
Articolo 2, co. 49, legge 23 dicembre 2009, n. 191 La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui all’art. 01, co. 2, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 (legge n. 81/2006), e all’art. 1-ter, co. 1, del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171 (legge n. 205/2008), disciplinata per gli anni 2006-2009, è estesa al periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010.
Articolo 01, co. 2, decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al co. 1, le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, co. 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, sono cosi determinate; a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, co. 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67/1988; b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68%.

Monitoraggio sulle prestazioni in esame

L’articolo 1, co. 353, della legge n. 197/2022 dispone che al fine di verificare, mediante apposita banca di dati informativa, l’andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato di cui ai co. da 343 a 354, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l’Inps stipula apposita convenzione con il Ministero del lavoro.

Sanzioni

Nella tabella che segue sono sintetizzate le possibili violazioni e le connesse sanzioni applicabili, ai sensi del co. 354, il cui ultimo periodo peraltro dispone che non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Violazione Sanzione Note
Superamento del limite di durata previsto dal co. 344 Il rapporto si trasforma a tempo indeterminato Il limite di durata ex co. 344 è di 45 giornate annue
Violazione dell’obbligo di comunicazione anticipata Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di violazione Inoltro al CPI della comunicazione obbligatoria ex art. 9-bis D.L. 1° ottobre 1996, n. 510
Utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al co. 344* Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di violazione Disoccupati, pensionati di vecchiaia o di anzianità eccetera

*Salvo che la violazione del co. 344 da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore ex co. 345.

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