Lavoro e HR

Lavoro subordinato occasionale a termine in agricoltura

Tra le numerose disposizioni che sono state introdotte dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), alcune hanno interessato da vicino il lavoro nel settore agricolo. In particolare, è stata soppressa la possibilità di utilizzare il contratto di prestazione occasionale (che, peraltro, è stato agevolato in altri settori) e, per contro, sono state introdotte le “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato” (cd. LOAgri). Di seguito il punto su tale nuovo istituto (anche alla luce delle novità introdotte dal decreto legge n. 19/2024), con particolare riguardo alle indicazioni fornite dall’Inps con la circolare 12 dicembre 2023, n. 102, e con i successivi provvedimenti amministrativi.

Stop ai PrestO in agricoltura

La prima novità è contenuta nell’articolo 1, co. 342 e 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). Tali disposizioni – con effetto a partire dal 1° gennaio 2023 – hanno eliminato in toto la possibilità degli utilizzatori che siano imprese agricole di avvalersi del Contratto di Prestazione Occasionale (ossia quello gestito tramite l’apposita piattaforma Inps e con gli specifici limiti di reddito appositamente previsti), come sinora disciplinato dall’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tale cancellazione è avvenuta mediante l’abrogazione di tutte le disposizioni che, appunto, facevano riferimento al settore agricolo. Di seguito, quindi, andremo a illustrare le nuove “regole di ingaggio” dei lavoratori agricoli che sono chiamati a rendere prestazioni di lavoro occasionale in tale settore (cd. OTDO).

Prestazioni agricole subordinate occasionali a termine: fonte

Premesso quindi che il Contratto di Prestazione Occasionale (che non configurava una tipologia di lavoro subordinato) è stato soppresso per quanto concerne il solo settore agricolo, l’art. 1, co. 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che – al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (cd. LOAgri), e assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato – si applicano per il biennio 2023-2024 (ossia dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, salvo successive proroghe o modifiche) le disposizioni dei co. da 344 a 354.

Come precisato dall’Inps, le caratteristiche peculiari dell’istituto sono: la subordinazione, la temporaneità del rapporto, l’occasionalità delle prestazioni e la limitazione del suo utilizzo sia sotto il profilo soggettivo (dal lato datoriale e del prestatore) che oggettivo (attività agricola stagionale): a tale nuova tipologia di rapporto è applicabile, per quanto compatibile, e salve le speciali disposizioni recate dall’art. 1, co. da 343 a 354, della legge di Bilancio 2023, la disciplina lavoristica e previdenziale del rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato (con la precisazione che, per tali prestazioni, non si applicano le agevolazioni contributive che si sostanziano in una riduzione dell’onere contributivo a carico del datore e/o del lavoratore).

Nozione e lavoratori interessati (cd. OTDO)

Come dispone l’articolo 1, co. 344, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato (cd. LOAgri) sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue (in un singolo anno civile) per singolo lavoratore, rese da soggetti che – a eccezione dei pensionati – non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (che non siano stati quindi precedentemente assunti né con un contratto a termine, OTD, né a tempo indeterminato, OTI) nei 3 anni precedenti all’instaurazione del rapporto ai sensi dei co. da 343 a 354, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:

  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o dell’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, della mobilità in deroga, del reddito di inclusione o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale, ISCRO e CISOA);
  • pensionati di vecchiaia o di anzianità (non possono accedere a tale tipologia di lavoro i titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o di analoghe prestazioni;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
  • detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Come precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Parere 9 giugno 2023, n. 1002), il fatto di non aver avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti l’instaurazione del rapporto si applica anche nei confronti di quei lavoratori che, in tale arco temporale, siano stati occupati come operai agricoli, anche se in forza di un rapporto di lavoro non direttamente instaurato con l’impresa agricola, ma tramite l’agenzia di somministrazione.

QUESTI I LAVORATORI INTERESSATI

Persone disoccupate Art. 19, co. 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150: sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’art. 13, la propria immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego
Percettori
della NASpI
Art. 1 D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22: a decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui all’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)”, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall’art. 2 della legge n. 92/2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
Percettori
della DIS-COLL
Art. 15, co. 2, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22: la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al co. 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, co. 2, lettera c), del D.Lgs. n. 181/2000;
b) possano far valere almeno 1 mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica la fine del lavoro, 1 mese di contribuzione o un rapporto di collaborazione ex co. 1 di durata pari almeno a 1 mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di 1 mese di contribuzione.
Percettori del reddito di cittadinanza Tutte le disposizioni in materia di reddito di cittadinanza sono abrogate con effetto a partire dal 1° gennaio 2024 (art. 1, co. 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Pensionati Di vecchiaia o di anzianità
Giovani con meno di 25 anni di età Se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università
Detenuti o internati Se ammessi al lavoro all’esterno ex art. 21 legge 26 luglio 1975, n. 354
Soggetti in semilibertà Se provenienti dalla detenzione, inclusi gli internati in semilibertà

In ogni caso, il venir meno, nel corso della durata del rapporto lavorativo, dei citati requisiti soggettivi che legittimano la stipulazione di un contratto di LOAgri implica la risoluzione automatica dello stesso: in tali casi, è onere del lavoratore fornire tempestiva comunicazione al datore di lavoro.

Si evidenzia che il contratto di lavoro può avere una durata massima di 12 mesi, nel corso del quale possono essere espletate non più di 45 giornate lavorative.

Come precisato dall’Inps, poiché il limite delle 45 giornate annue è relativo al singolo lavoratore, ove siano stati stipulati più contratti LOAgri con differenti datori nel corso di 1 anno civile, spetterà al lavoratore occasionale agricolo a tempo determinato (OTDO) comunicare al singolo datore il numero di giornate di LOAgri svolte nell’anno civile antecedentemente alla singola assunzione e il raggiungimento, nel corso dello stesso anno civile, del suddetto limite che non consente la prosecuzione del relativo contratto (Inps, messaggio 28 dicembre 2023 n. 4688).

Percettori di NASpI e DIS-COLL: chiarimenti Inps

In relazione a tali particolari soggetti, l’Inps ha precisato quanto segue:

  1. il beneficiario delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, senza obbligo di comunicazione all’Inps del compenso derivante dalle stesse;
  2. quindi, in caso di svolgimento di prestazioni occasionali in agricoltura, nei limiti sopra individuati, in concomitanza alla fruizione di prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, i compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili con le richiamate indennità di disoccupazione che non saranno, pertanto, soggette a sospensione, abbattimento o decadenza di cui agli articoli 9-11 del D.Lgs. n. 22/2015.

Autocertificazione del lavoratore

Facendo seguito a una prassi già vigente anche in relazione ad altre situazioni particolari, il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è obbligato ad acquisire un’autocertificazione resa da parte del lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva: in pratica, il dipendente deve dichiarare di rientrare in una di quelle categorie “particolari” indicate appena sopra; in caso contrario, il contratto di lavoro in esame non può essere stipulato.

Inoltre, l’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo (art. 1, co. 345).

Ambito di utilizzo

Il riferimento alle attività stagionali limita l’utilizzo di tale particolare tipologia contrattuale alle sole attività agricole stagionali, e quindi, a lavorazioni, incluse quelle afferenti alle attività connesse, che si svolgono in particolari periodi dell’anno in funzione del ciclo biologico delle piante e degli animali (per esempio: semina, raccolta, potatura, pastorizia, vinificazione, molitura del grano e delle olive, agriturismo, ecc.).
Ne consegue che è esclusa l’applicabilità della normativa alle mansioni impiegatizie che possono essere svolte presso un’impresa agricola, essendo applicabile alle sole mansioni previste nei contratti collettivi degli operai agricoli stipulati dalle OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative. Infine, nella disciplina del LOAgri non è presente il divieto di ricorrere al lavoro occasionale (tuttora vigente nell’ambito della normativa generale sul CPO) per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Comunicazione al Centro per l’Impiego

Particolarmente importante è la precisazione contenuta nel co. 346. Ivi si dispone che – al fine di ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato – i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, all’inoltro al competente Centro per l’impiego della comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (per esempio: una comunicazione contenente come data di inizio rapporto 1° febbraio 2023 e data fine rapporto 31 gennaio 2024, benché riferita a un periodo di 12 mesi, ai fini della regolarità della prestazione occasionale deve tener conto delle effettive giornate di lavoro prestate, che non devono essere superiori a 45, entro l’arco di tempo citato).

Nella comunicazione i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi.

Articolo 9-bis, co. 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (sintesi)
In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e autonomo in forma coordinata e continuativa, di socio lavoratore di cooperativa nonché di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 67, co. 1, lettera l), del TUIR, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, i datori privati, ivi compresi quelli agricoli e gli enti pubblici economici devono darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, fatto salvo quanto previsto dal co. 2-quinquies. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il 3° giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di somministrazione autorizzate ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sono tenute a comunicare, entro il 20° giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, proroga e cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le PA devono comunicare, entro il 20° giorno del mese successivo alla data di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente. Tali comunicazioni sono effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o internati che prestano la loro attività all’interno degli istituti penitenziari alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.

In relazione a quanto appena sopra, il Ministero del Lavoro – si veda la Nota 20 gennaio 2023 (prot. n. 462) – ha reso noto che, al fine di poter dare attuazione a quanto introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, si è provveduto, pertanto, ad aggiornare il modello UNILAV inserendo nella tabella contratti il codice H.03.03. I datori di lavoro agricolo dovranno quindi selezionare tale codice per comunicare l’instaurazione, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro in esame.

Ancora in relazione alla comunicazione, vale il seguente esempio. Una comunicazione UNILAV riferita all’assunzione con contratto LOAgri di un soggetto disoccupato e completamente inattivo durante il mese di gennaio 2023, con data di inizio del rapporto di lavoro 1° febbraio 2023 e data di fine 31 gennaio 2024, ai fini della regolarità della prestazione occasionale, deve tenere conto delle possibili giornate di lavoro effettuabili nei due sottoperiodi contrattuali che cadono in ciascun anno civile, che non possono essere superiori:

  • a 45 giorni, con riferimento al periodo 1° febbraio 2023 – 31 dicembre 2023; e
  • a 27 giorni, nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 gennaio 2024. Circa tale ultima ipotesi, ove il lavoratore OTDO in questione volesse stipulare un ulteriore rapporto occasionale agricolo (LOAgri) con lo stesso o con un altro datore per il periodo 1° febbraio – 31 dicembre 2024, rimarrebbero a sua disposizione residue giornate lavorabili derivanti dalla differenza tra il plafond di 45 giornate relative al 2024 e il numero di giornate effettivamente lavorate nel mese di gennaio 2024; tale differenza rappresenta il valore massimo che potrà essere indicato nella relativa comunicazione UNILAV da inviare al Centro per l’impiego (Inps, messaggio 28 dicembre 2023 n. 4688).

Quali sono i datori interessati e i divieti relativi ai contratti di prestazione occasionale nel settore agricolo

Possono stipulare contratti di lavoro occasionale agricolo (LOAgri) i datori di lavoro agricolo iscritti alla gestione contributiva agricola e quindi, già in possesso del codice CIDA: i datori non ancora iscritti – compresi i lavoratori agricoli autonomi, che decidano di avvalersi di tale tipologia contrattuale – dovranno presentare una denuncia aziendale ex art. 5 D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375 (Inps, messaggio 22 dicembre 2023, n. 4652).

Il co. 347 dispone che l’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Conseguentemente, alle agenzie di somministrazione, alle quali non si applicano i citati contratti, oltre che per le peculiari caratteristiche del LOAgri, è vietata l’assunzione di OTDO da somministrare a imprese utilizzatrici.

Deve ritenersi che, anche in tal caso, il riferimento ai contratti collettivi vada letto ai sensi di quanto disposto dall’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tale norma stabilisce che (salvo diversa previsione), ai fini del medesimo decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Misura della retribuzione

Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro, con le modalità previste dall’articolo 1, co. da 910 a 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (articolo 1, co. 348, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Articolo 1, co. da 910 a 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (sintesi)
910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.
911. I datori o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
912. Per rapporto di lavoro, ai fini del co. 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
913. Le disposizioni di cui ai co. 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore o committente che viola l’obbligo di cui al co. 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

Trattamento del compenso per i lavoratori

Per quanto concerne il lavoratore, il compenso erogato nei termini di cui al co. 348:

  • è esente da qualsiasi imposizione fiscale;
  • non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile;
  • è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Inoltre, la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno (articolo 1, co. 349, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Libro Unico del Lavoro

L’iscrizione dei lavoratori di cui ai co. da 343 a 354 dell’articolo 1 in esame (ossia i prestatori di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato) nel Libro Unico del Lavoro di cui all’articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, con le modalità di cui al co. 348 del presente articolo, e quindi non in contanti (articolo 1, co. 350, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Articolo 39, co. 1- 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (sintesi)
Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro (LUL) nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore vanno indicati: nome e cognome, codice fiscale e, ove ricorrano, qualifica e livello, retribuzione base, anzianità di servizio, nonché relative posizioni assicurative.
Nel LUL va effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli ANF, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario vanno indicate specificatamente. Il LUL deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l’indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
Il libro unico del lavoro va compilato coi dati di cui ai co. 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.

Informativa al lavoratore

L’articolo 1, co. 351, della norma in esame dispone che l’informativa (sulle condizioni applicate al rapporto di lavoro) al lavoratore, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, si intende soddisfatta nei confronti dei prestatori di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato con la consegna di copia della comunicazione di assunzione di cui al co. 346, ossia con la copia della comunicazione obbligatoria di assunzione di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510.

Contributi Inps

L’articolo 1, co. 352, dispone che il datore di lavoro effettua all’Inps il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l’aliquota determinata ai sensi dell’articolo 1, co. 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite dall’Inps e dall’Inail, d’intesa tra loro.

Queste le norme di riferimento per la contribuzione Inps

Articolo 1, co. 45, legge 13 dicembre 2010, n. 220 A decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2, co. 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.
Articolo 2, co. 49, legge 23 dicembre 2009, n. 191 La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui all’art. 01, co. 2, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 (legge n. 81/2006), e all’art. 1-ter, co. 1, del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171 (legge n. 205/2008), disciplinata per gli anni 2006-2009, è estesa al periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010.
Articolo 01, co. 2, decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al co. 1, le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, co. 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, sono cosi determinate; a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, co. 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67/1988; b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68%.

Circa gli obblighi dichiarativi e contributivi, l’Inps (circ. n. 102/2023) ha anzitutto precisato che il datore di lavoro effettua all’Inps il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l’aliquota determinata ai sensi dell’art. 1, co. 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati (si applica un’aliquota fissa, indipendente dall’ubicazione territoriale dei fondi agricoli dove l’OTDO espleta la sua attività). Inoltre, sempre ad avviso dell’Inps, i datori agricoli:

  • devono avvalersi del CIDA (il datore che dispone di più CIDA, deve utilizzare quello afferente ai fondi agricoli su cui espleterà la propria prestazione il lavoratore) ottenuto in sede di iscrizione alla gestione contributiva agricola e utilizzato per la gestione dei flussi retributivi e contributivi relativi ai lavoratori OTI e OTD in forza; ove le imprese agricole non possiedano ancora il CIDA (ad esempio, perché imprese di nuova costituzione, IAP, Coltivatore Diretto senza dipendenti o imprese che si avvalgono in via esclusiva di contoterzisti per le attività di produzione) e decidano di assumere l’OTDO dovranno presentare all’Inps una denuncia aziendale ex art. 5 D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375;
  • utilizzeranno le medesime procedure informatiche per la trasmissione dei flussi Uniemens – sezione “PosAgri”;
  • pagheranno la contribuzione unificata (comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione o, in alternativa unitamente a quella relativa alle giornate OTI e OTD, alle scadenze ordinariamente previste, utilizzando il modello “F24” trasmesso dall’Istituto tramite Cassetto previdenziale.
  • il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono OTDO va effettuato applicando le aliquote previste per i lavoratori OTD assunti dalla generalità delle aziende agricole, nella misura stabilita all’art. 1, co. 352, della legge di Bilancio 2023, ossia l’aliquota determinata ai sensi dell’art. 1, co. 45, della legge n. 220/2010, per i territori svantaggiati;
  • al momento, l’aliquota a carico datore – già abbattuta del 68% – è pari al 12,1269; quella a carico del lavoratore ammonta al 8,84%.

In base alle indicazioni che sono state fornite dall’Inps (al riguardo si veda il messaggio 8 febbraio 2024, n. 569), le aliquote contributive percentuali sono così stabilite:

  • anno 2023: totale 21,17 (di cui a carico azienda 12,33, e 8,84 a carico lavoratore);
  • anno 2024 totale 21,23 (di cui a carico azienda 12,39, e 8,84 a carico lavoratore).

Il numero della comunicazione di assunzione va esposto obbligatoriamente nel flusso di denuncia Uniemens-PosAgri, insieme alle date di inizio e di fine rapporto: tali date dovranno essere congruenti con il periodo esposto nel modello UNILAV.
A regime, i datori dovranno dichiarare i dati retributivi e contributivi relativi ai lavoratori OTDO mediante denuncia Uniemens-PosAgri di tipo OTD mensile, da presentare entro il mese successivo a quello di effettivo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale. Per ciò che concerne le giornate prestate nei mesi da gennaio a settembre 2023, i dati retributivi e contributivi vanno inviati dai datori con flusso Uniemens-PosAgri di variazione, che sarà tariffato senza aggravio di sanzioni se trasmesso entro il 28 febbraio 2024.
Per le giornate prestate dal mese di ottobre al mese di dicembre 2023, la denuncia va effettuata con l’invio di un flusso Uniemens-PosAgri di tipo “Principale” entro il 28 febbraio 2024; tuttavia, qualora per tale periodo i datori avessero già inviato un flusso Uniemens-PosAgri per gli OTDO, è necessario inviare nuovamente l’intero flusso che dovrà essere comprensivo anche delle giornate prestate dai lavoratori occasionali agricoli (OTDO) e che, se trasmesso entro il 28 febbraio 2024, annullerà e sostituirà il flusso inviato in precedenza. Qualora i flussi Uniemens-PosAgri fossero inoltrati a partire dal 29 febbraio 2024, l’Inps applicherà le sanzioni civili connesse al consequenziale tardivo pagamento della contribuzione.
Per l’esposizione nel flusso Uniemens-PosAgri dei dati relativi ai prestatori di lavoro occasionale in agricoltura, sono stati istituiti i codici “tipo contratto” da “122” a “127” (per ulteriori dettagli si veda il testo del messaggio Inps 22 dicembre 2023, n. 4652).

Quanto agli obblighi cui sono tenuti i datori che assumono prestatori di lavoro occasionale, l’obbligo di rispettare i contratti collettivi nazionali e provinciali stipulati dalle OO.SS. del comparto agricolo comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, va auto dichiarato con l’apposizione della risposta “SI” alla relativa domanda circa il rispetto dei contratti collettivi posta all’interno della sezione “dichiarazioni” nel flusso Uniemens-PosAgri. Essendo tale elemento un requisito fondamentale per l’instaurazione di un rapporto di lavoro occasionale agricolo, la mancata apposizione della conferma o la risposta “NO” al quesito nel flusso Uniemens-PosAgri, comporterà lo scarto del flusso.

Scadenze dei versamenti

L’articolo 1, co. 352, della legge di Bilancio 2023 prevede che il pagamento della contribuzione unificata (comprensiva anche della quota relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) dovuta per le giornate di lavoro occasionale, debba avvenire il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione. Nelle more della comunicazione da parte dell’Inps con apposito messaggio del passaggio alla nuova modalità di versamento, i datori agricoli che hanno assunto OTDO potranno effettuare il pagamento della contribuzione dovuta per essi, insieme a quella dovuta per i lavoratori OTD, alle scadenze ordinariamente previste (4 rate: I trimestre – 16 settembre, II trimestre – 16 dicembre, III trimestre – 16 marzo dell’anno successivo, IV trimestre – 16 giugno dell’anno successivo), utilizzando il modello “F24”, risultante dal processo di tariffazione trimestrale che è messo a disposizione dall’Inps nel Cassetto previdenziale del contribuente dei datori di lavoro agricolo (Inps, messaggio 22 dicembre 2023, n. 4652)

Monitoraggio sulle prestazioni in esame

L’articolo 1, co. 353, della legge n. 197/2022 dispone che al fine di verificare, mediante apposita banca di dati informativa, l’andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato di cui ai co. da 343 a 354, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l’Inps stipula apposita convenzione con il Ministero del lavoro.

Sanzioni fino al 1° marzo 2024

Nella tabella che segue sono sintetizzate le possibili violazioni e le connesse sanzioni applicabili, ai sensi del co. 354, il cui ultimo periodo peraltro dispone che non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Violazione Sanzione Note
Superamento del limite di durata previsto dal co. 344 Il rapporto si trasforma a tempo indeterminato Il limite di durata ex co. 344 è di 45 giornate annue
Violazione dell’obbligo di comunicazione anticipata Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di violazione Inoltro al CPI della comunicazione obbligatoria ex art. 9-bis D.L. 1° ottobre 1996, n. 510
Utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al co. 344* Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di violazione Disoccupati, pensionati di vecchiaia o di anzianità eccetera

*Salvo che la violazione del co. 344 da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore ex co. 345.

Sanzioni dal 2 marzo 2024

Nella tabella che segue sono sintetizzate le possibili violazioni e le connesse sanzioni applicabili a partire dal 2 marzo 2024, ai sensi del co. 354, come modificato dal decreto legge 2 marzo 2024, n. 19.

Violazione Sanzione Note
Superamento del limite di durata previsto ex co. 344, oggetto della comunicazione ex co. 346 Il rapporto si trasforma a tempo indeterminato Il limite di durata ex co. 344 è di 45 giornate annue
Utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al co. 344* Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore cui si riferisce la violazione Disoccupati, pensionati di vecchiaia o di anzianità eccetera

* Salvo che la violazione del co. 344 da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore ex co. 345.

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