FAQ • Crisi di impresa

Assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Secondo quanto indicato al comma 2 dell’art. 2086 del codice civile e in base a quanto scritto all’art. 3 del codice della crisi, gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili rappresentano variabili non più trascurabili. Ci si chiede cosa si debba intendere per assetti organizzativi amministrativi e contabili.

Per un chiarimento su cosa debba intendersi per “adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili” è possibile fare richiamo a quanto suggerito dalle norme di comportamento n. 3.4 previste per l’organo di controllo sia per le società quotate (Documento del CNDCEC del settembre 2015) che per quelle non quotate (Documento del CNDCEC dell’aprile 2018). In entrambe le circostanze le norme di comportamento consigliano, ad esempio, di valutare il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per definire i differenti ambiti decisionali, nonché la coerenza dell’assetto organizzativo rispetto alla grandezza e la natura dell’impresa, così come l’adeguatezza in relazione all’oggetto sociale che l’impresa intende perseguire. A ciò si aggiungono, le necessità conoscitive con riferimento alle procedure organizzative ed amministrative relativamente all’acquisizione documentale, alle scritture contabili, alla tempestività di aggiornamento delle scritture contabili, ecc..

Parlando di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, è importante evidenziare, come l’art. 14 del codice della crisi, sembrerebbe assegnare all’organo amministrativo la verifica degli assetti in via preventiva, ovvero nella loro predisposizione oltreché durante la gestione, mentre all’organo di controllo attribuisce il ruolo di verifica ex post, al fine di valutare i flussi informativi e documentali prodotti e se i medesimi siano in grado di esprimere la veridicità dei dati contabili riportati in bilancio. Pertanto, qualora l’attività dell’organo di controllo dovesse evidenziare significativi rischi di inadeguatezza dell’assetto organizzativo, si attiveranno tutte le procedure di richiesta di ripristino degli “assetti” all’organo amministrativo, sottolineando, eventualmente, il differente grado di gravità delle condizioni rilevate, al fine di offrire al medesimo organo una priorità relativa agli interventi correttivi da attuare.


A cura di Nicola Lucido – Dottore Commercialista in Pescara, Dottore di ricerca in Economia Aziendale, Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Con queste FAQ cerchiamo di rispondere ai principali dubbi degli operatori che sono alle prese con la gestione dei nuovi obblighi introdotti dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.

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