FAQ • Lavoro e HR

Come cambia l’indennità COVID per gli intermittenti?

Cosa dispone l’art. 84 D.L. n. 34/2020, dopo le modifiche in sede di conversione, riguardo l’indennità di 600 euro per i lavoratori intermittenti?

L’art. 84 D.L. n. 34/2020, dopo le modifiche in sede di conversione, dispone che l’indennità di 600 euro per aprile e maggio spetta ai lavoratori intermittenti che abbiano lavorato almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. Inoltre, per i lavoratori intermittenti di cui sopra iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano delle integrazioni salariali, l’indennità è riconosciuta in base ai requisiti ex co. 10. La norma richiamata prevede che ai lavoratori iscritti al FPLS che hanno i requisiti ex art. 38 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (legge 24 aprile 2020, n. 27), è erogata una indennità di 600 euro per aprile e maggio 2020; la stessa indennità è erogata per tali mensilità anche agli iscritti al FPLS con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito fino a 35.000 euro. Per i lavoratori intermittenti ex co. 8, lettera b), è corrisposta la sola indennità di cui alla medesima lettera.

Link iscrizione multi rubrica