FAQ • Lavoro e HR

Cosa è previsto per la cassa integrazione degli operai agricoli?

Cosa dispone l'articolo 1, co. 8 del D.L. n.104/2020 sul trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli?

L’articolo 1, co. 8, del D.L. n. 104/2020 dispone che il trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli, di cui all’art. 19, co. 3-bis, D.L. n. 18/2020, chiesto nel 2020 per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’art. 8 legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di 50 giorni, nel periodo tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Anche per tale prestazione, i periodi di integrazione già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati ai 50 giorni previsti dal D.L. n. 104/2020 (Inps, msg. 21 agosto 2020, n. 3131, p. 3).

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