FAQ • Processo tributario telematico

Decreto Legge n. 18/2020 “CURAITALIA” III parte

Le sospensioni dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

È possibile puntualizzare quali sono i termini di versamento sospesi dal DL Coronavirus nei confronti dell’Agenzia delle entrate – Riscossione?

Si tratta di tutti i termini dei versamenti che scadono nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi di accertamento “esecutivi”.

Detti versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e, pertanto, entro il 30 giugno prossimo.


Il “blocco” della notifica delle nuove cartelle di pagamento.

Mi è stato riferito che l’Agenzia delle entrate – Riscossione non procederà nel periodo di sospensione a notificare alcuna cartella di pagamento: si tratta di una disposizione che riguarda le sole cartelle cartacee o anche quelle a mezzo PEC?

Nel periodo di sospensione, che va ricordato va dall’8 marzo al 31 maggio 2020, l’Agenzia delle entrate – Riscossione non può notificare nessuna cartella di pagamento né cartacea né attraverso la posta elettronica certificata.


Il differimento del pagamento delle cartelle scadute. 

Quando deve essere effettuato il pagamento di una cartella la cui data di scadenza era il 12 marzo scorso?

Il decreto-legge prevede l’applicazione di una disposizione che, “a regime”, contempla il differimento dei termini di decadenza per l’esercizio dell’azione accertatrice di due anni nei casi in cui si assista alla sospensione dei termini per eventi eccezionali.

Specificamente, i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Il che significa il posticipo al 31 dicembre 2022 del termine concesso agli uffici per l’accertamento del periodo d’imposta 2015, in caso di dichiarazione presentata, e del periodo d’imposta 2014 in caso di omessa presentazione della dichiarazione.


La rateazione dei carichi “sospesi”.

É vero che per una cartella il cui pagamento è stato posticipato al 30 giugno prossimo, per effetto del decreto-legge n. 18/2020, si può comunque procedere alla rateazione? La legge non sembra prevederlo…

Certamente. La rateazione del carico il cui pagamento che viene differito dalla legge al 30 giugno 2020 è possibile grazie alla normativa vigente, l’articolo 19 del Dpr n. 602/1973, che permette la rateazione di qualsiasi importo affidato all’agente della riscossione.


 

Le rate “sospese” si pagano al 30 giugno 2020.

Per le rateazioni in essere all’8 marzo scorso, ossia piani rateali già concessi dall’Agenzia delle entrate – Riscossione, le scadenze di marzo, aprile e maggio 2020 vengono spostate a partire dal mese di giugno oppure devono essere onorate tutte insieme al 30 giugno?

Allo stato attuale della normativa vigente le rate non vengono “posticipate” con uno spostamento in blocco rispetto al piano rateale, così da allungare in sostanza il piano rateale già concesso, ma si “sommano” alla rata in scadenza a fine giugno.

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