FAQ • Processo tributario telematico

Decreto Legge n. 18/2020 “CURAITALIA” II parte

La sospensione delle attività per gli uffici.

Il decreto-legge sul Coronavirus prevede che la Commissione tributaria debba fissare immediatamente la data della nuova udienza rinviata per legge?

No. Sebbene molte Commissioni si siano già prodigate per differire le udienze con relativa fissazione della nuova data, la legge non prevede un obbligo del genere: per professionisti e contribuenti si tratta di attendere la nuova comunicazione processuale.


 

L’apparente sospensione “parziale” dei termini processuali.

Se devo basarmi sul testo normativo del decreto-legge n. 18/2020 risulterebbero sospesi i soli “termini per la notifica del ricorso in primo grado” e quelli relativi al reclamo tributario: e tutti gli altri, a cominciare dalla notifica di un appello, che fine fanno?

In effetti la disposizione è decisamente “parziale” e nei fatti i procedimenti tributari ne vengono fuori come dei processi di “serie B”.

Tuttavia, avendo riguardo al fatto che la norma prevede la sospensione del “decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili” e che “Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie” si deve convenire che la limitazione segnalata nel quesito non sia effettivamente operante e che, dunque, tutti i termini siano sospesi.


Sospensione e conteggio dei nuovi termini.

Ho notificato un ricorso all’Agenzia delle entrate il 27 febbraio scorso: per effetto della sospensione quando scade la nuova data per la costituzione in giudizio tramite il SIGIT?

La scadenza “ordinaria” per il deposito presso la competente Commissione tributaria sarebbe stata al 28 marzo scorso: tuttavia, la decorrenza dei trenta giorni si arresta all’8 marzo e, quindi, per l’adempimento sono trascorsi dieci giorni (2 di febbraio e i primi 8 giorni di marzo), così da restarne venti utili.

Questi venti giorni torneranno a decorrere dal 16 aprile, determinando così la nuova scadenza per la costituzione in giudizio al 5 maggio prossimo.  


Il differimento del termine per l’impugnazione di un accertamento.

Ad un cliente è stato notificato un atto di accertamento il 18 febbraio: quando scadono i nuovi termini di impugnazione, tenendo conto del decreto “Cura Italia”?

La normativa vigente prevede che “si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo (dal 9 marzo al 15 aprile 2020, N.d.A.) i termini per la notifica del ricorso in primo grado…”, il che significa come ai 60 giorni ordinari vadano aggiunti i 38 della sospensione, per un totale di 98 giorni.

Ne deriva, quindi, che per il ricorso occorrerà procedere alla notifica all’ente impositore entro il 26 maggio 2020.


 

La problematica del reclamo “A doppia velocità”.

Mi trovo alle prese con il seguente problema. Ho notificato un “reclamo” tributario il 28 gennaio scorso, per cui l’ufficio legale dell’Agenzia delle entrate dovrebbe concludere il procedimento entro il 27 aprile prossimo. Cosa succede con le sospensioni dei termini che sono diverse per il mio cliente e per l’Ufficio? Come devo comportarmi?

Il quesito affronta una classica problematica derivante dall’asimmetria dei termini di sospensione previsti per gli Uffici e quelli riservati al contribuente. Infatti, per quanto riguarda l’ufficio, la sospensione dei termini processuali determina un differimento dell’adempimento processuale di 51 giorni, ossia l’intervallo di tempo intercorrente tra l’8 marzo – data di inizio della sospensione delle attività processuali – e il 27 aprile – data “ordinaria” di scadenza.

Pertanto, in ragione del fatto che i termini tornano a decorrere dal prossimo 1° giugno, primo giorno utile post sospensione, l’Ufficio potrà evadere la pratica entro il 21 luglio.

Quanto al contribuente, in ragione del fatto che per lui i termini si arrestano molto prima, considerando la sospensione per il periodo che va dal 9 marzo al 15 aprile la posticipazione della costituzione in giudizio pesa per 38 giorni: da conteggiare a decorrere dal 16 aprile, primo giorno utile post sospensione, così da fissare la nuova data al 23 maggio.

Ebbene, ecco il rebus: costituirsi in giudizio o attendere l’Ufficio?

A mio avviso non ci sono dubbi che si debba cautelativamente procedere alla costituzione in giudizio, anche per non rischiare la sanzione dell’inammissibilità del ricorso per intempestività.

Mal che vada, per modo di vedere, laddove la Commissione rilevasse che la costituzione è avvenuta in data anteriore al termine, sarà rinviata la trattazione della causa per consentire l’esame del reclamo.

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