FAQ • Lavoro e HR

L’esonero ex art. 6 del decreto “agosto” è cumulabile con altre agevolazioni?

È possibile cumulare l'esonero contributivo previsto dal decreto "agosto" con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento?

In linea di principio sì. Infatti, l’art. 6, co. 3, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, dispone che l’esonero contributivo ivi previsto “è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”. D’altro canto, poiché la nuova misura consiste nell’esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, tale cumulabilità è applicabile solo nel caso in cui sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima.

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