FAQ • Lavoro e HR

Proroghe e rinnovi “acausali”: quali limiti per il datore?

L’articolo 93 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, riconosce la possibilità di non indicare la causale per la proroga o il rinnovo (ma solo fino al 30 agosto 2020) dei contratti a termine già in essere al 23 febbraio 2020. Invece nulla è stato previsto, come regime di miglior favore, per quanto concerne la durata massima di tutti i contratti a termine tra le medesime parti (24 mesi, salvo deroga da parte del contratto collettivo, anche aziendale) e il numero massimo di proroghe, che resta fissato in 4. In ogni caso, superati i 24 mesi o il maggior arco temporale previsto dal contratto collettivo, è possibile stipulare il contratto in deroga presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro, con durata massima fino ad altri 12 mesi.

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