FAQ • Lavoro e HR

Qual è la novità introdotta in materia di smart working?

La novità più rilevante, e che lascia quantomeno perplessi, consiste nel fatto che il passaggio dalla prestazione resa “in azienda” a quella effettuata in modalità di “lavoro agile” è legato alla sola manifestazione di volontà da parte del dipendente – se genitore di figlio minore di 14 anni (e ferme le altre condizioni previste) – a prescindere dal fatto che il datore di lavoro sia d’accordo. In generale, invece, l’art. 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81, condiziona la praticabilità dello smart working all’accordo (scritto) tra le parti, e quindi in base alla loro comune volontà.

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