FAQ • Lavoro e HR

Quali benefici sono previsti per l’assunzione di ex apprendisti del I o III tipo?

La legge di bilancio 2021 prevede un esonero per l'assunzione a tempo indeterminato di ex apprendisti del I e III tipo?

L’art. 1, co. 108, legge 27 dicembre 2017, n. 205 – richiamato ma non derogato dalla legge di bilancio per 2021 – dispone che l’esonero è pari al 100% dei contributi a carico del datore (esclusi premi Inail), fermi il limite di 3.000 euro annui e il requisito d’età, per i datori che assumono, a tempo indeterminato a tutele crescenti entro 6 mesi da acquisizione del titolo di studio:

  • studenti che hanno svolto presso lo stesso datore alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore: di alternanza ex art. 1, co. 33, legge 13 luglio 2015, n. 107; di alternanza nei percorsi ex capo III D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226; di alternanza nei percorsi ex capo II DPCM 25 gennaio 2008; di alternanza nei percorsi universitari;
  • studenti che hanno svolto, presso lo stesso datore, periodi di apprendistato di I e III tipo.

In tali casi, quindi, resta ferma anche per il 2021 l’agevolazione già prevista per gli anni scorsi.

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