FAQ • Lavoro e HR

Quali contribuzioni non possono essere oggetto di esonero?

In quali casi non si può chiedere l'esonero contributivo previsto dal decreto "agosto"?

L’elenco è abbastanza lungo e comprende le seguenti voci:

  • premi e contributi Inail;
  • contributo, se dovuto, al Fondo per l’erogazione ai dipendenti del settore privato dei TFR ex art. 2120 del codice civile;
  • contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015;
  • contributo al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;
  • contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269;
  • contributo previsto dall’art. 25, co. 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, a finanziare i Fondi interprofessionali per la formazione continua ex art. 118 legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Infine, sono escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (cfr. anche circ. Inps n. 40/2018).

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