Processo civile telematico

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Il deposito telematico: Obbligatorietà e facoltatività dei depositi

Inaugurando un nuovo ciclo di articoli dedicato al deposito telematico nell’ambito del processo civile, dobbiamo innanzitutto dedicarci all’analisi della normativa di settore individuando quali siano, ad oggi, gli atti da depositarsi obbligatoriamente in forma digitale e quelli che – invece – possono in via facoltativa essere depositati con tale modalità.
Per quanto concerne l’obbligo di deposito telematico analizziamo lo stato dell’arte per i singoli settori di interesse:
 

  1. A. Giudice di Pace

    • Nessun obbligo di deposito digitale

     

  2. B. Tribunale

    • Nei giudizi contenziosi o di volontaria giurisdizione devono essere depositati obbligatoriamente in via digitale tutti gli atti del difensore già costituito.
      Tale obbligo deriva dal disposto dal primo comma dell’art. 16 bis DL 179/2012: “… a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche….”
    • Nei procedimenti esecutivi devono essere depositati digitalmente tutti gli atti successivi all’atto con cui comincia l’esecuzione e quindi – solitamente – successivi al pignoramento.
      Nei procedimenti esecutivi devono poi, a decorrere dal 31 marzo 2015, essere iscritte a ruolo digitalmente tutte le nuove procedure.
      Tali obblighi derivano dal disposto dal secondo comma dell’art. 16 bis DL 179/2012:
      “Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche…………”
    • Nelle procedure concorsuali devono essere depositati digitalmente tutti gli atti del Curatore, del Commissario Giudiziale, del Liquidatore, del Commissario Liquidatore, del Commissario Straordinario, così come previsto dal comma 3 del D.L. 179/2012 “Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.”
    • Devono, poi, essere depositati digitalmente tutti i ricorsi per decreto ingiuntivo e tutti gli atti relativi ai procedimenti monitori, ivi comprese le richieste di rilascio della formula esecutiva a seguito di mancata opposizione, così come previsto dal comma 4 del D.L. 179/2012 “A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche……”

     

  3. C. Corte di Appello

    • Obbligo di deposito telematico, a decorrere dallo scorso 30 giugno 2015, per gli atti del difensore già costituito, così come previsto dal comma 4 del D.L. 179/2012 “A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche…..”

     

  4. D. Corte di Cassazione

    • Nessun obbligo ma sperimentazione in fase di avvio.

 
Per il deposito di atti e documenti in Tribunale ed in Corte di Appello, quindi, l’obbligo di deposito digitale riguarda esclusivamente la fase successiva alla costituzione della parte in giudizio, per gli atti di costituzione, invece, tale obbligo ad oggi non sussiste.
Se quindi da un lato vi è l’obbligo di depositare digitalmente alcune categorie di atti e documenti ben determinati, dall’altro, fino a qualche giorno fa, la Giurisprudenza si era sbizzarrita sulla possibilità o meno di utilizzare lo strumento telematico anche per il deposito degli atti non rientranti nell’obbligatorietà di cui sopra, in primis – a titolo di mero esempio – l’atto di citazione e la comparsa di costituzione.
Molte pronunce di merito si sono susseguite per tutta la seconda metà del 2014 ed anche nei primi mesi del 2015 (in particolare, per una più approfondita analisi dei due fronti interpretativi, consiglio la lettura della pronuncia del Tribunale di Padova del 1° settembre 2014 – reperibile sul portale altalex all’indirizzo http://www.altalex.com/documents/altalex/news/2014/09/22/convenuto-si-costituisce-solo-in-via-telematica-e-contumace – e la pronuncia del Tribunale di Milano del 7 ottobre 2014 – reperibile anche questa tramite il portale altalex all’indirizzo http://www.altalex.com/documents/altalex/news/2014/11/05/processo-civile-telematico-atti-esoprocessuali-deposito-costituzione).
La piccola diatriba giurisprudenziale testé citata, però, è oggi stata – auspico definitivamente – risolta dall’entrata in vigore del D.L. 83/2015 che introducendo un nuovo comma 1bis all’art. 16bis del DL 179/2012 ha stabilito la facoltatività del deposito degli di costituzione sia dinanzi ai Tribunali che alle Corti d’Appello: “Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere  dal  30 giugno 2015, innanzi alle Corti d’Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità”.
Concludendo, quindi, posto che il DL 179/2012 obbliga il professionista digitale al deposito telematico – in determinate procedure – di alcune categorie di atti e documenti, per gli atti di costituzione o – comunque – per tutti i primi atti difensivi depositati in giudizio, vige oggi una generale facoltatività (al di là di casi del tutto peculiari) di tale tipologia di deposito.
L’Avvocato “telematico” potrà quindi sfruttare lo strumento digitale anche per iniziare giudizi o anche solo per costituirsi in procedure pendenti in Tribunali molto distanti dal proprio Foro di esercizio, ciò senza necessità di eleggere domicilio presso un Collega con studio nel circondario di quel Tribunale o di quella Corte d’Appello e provvedendo direttamente dal proprio computer di ufficio ad effettuare il deposito telematico dell’atto e dei documenti allegati, ciò con notevole risparmio di costi e di tempo.
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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