Il deposito telematico su registro di cancelleria errato
Sempre nel quadro dell’analisi degli errori più comuni che possono affliggere un deposito telematico, nel presente articolo ci occuperemo brevemente del caso – tutt’altro che infrequente – di deposito di atto introduttivo in registro di cancelleria errato.
Sovente, ad esempio, capita che – per una mera distrazione – l’Avvocato che si accinge a depositare un ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice del Lavoro, lo depositi invece al registro Civile Ordinario.
Questo tipo di errore che, molto banalmente, in epoca di deposito cartaceo non sarebbe molto probabilmente occorso – visto il controllo del cancelliere prima del deposito – ma che, anche qualora si fosse verificato, sarebbe comunque stato di facile risoluzione, oggi – purtroppo – non è in alcun modo risolvibile se non attraverso un nuovo deposito.
Risulta, infatti, del tutto impossibile a livello tecnico trasferire un fascicolo iscritto – ad esempio – al Registro Civile Ordinario ad un altro Registro come quello della Sezione Lavoro.
In questi mesi di obbligatorietà del Processo Civile Telematico, quindi, le cancellerie dei nostri Tribunali hanno risolto il problema in modo non univoco e, in molti casi, l’Avvocato è stato costretto a pagare un secondo contributo unificato per l’iscrizione a ruolo della procedura nel Registro corretto.
Oggi, pur rimanendo non superata la problematica tecnica che impedisce il trasferimento del fascicolo telematico, il Ministero di Giustizia ha chiarito – con la recente circolare 23 ottobre 2015 – come non debba essere richiesto un nuovo contributo unificato per la seconda iscrizione a ruolo, bastando – invece – quello già versato in sede di primo deposito: “….appare in questa sede rilevante chiarire che la cancelleria non potrà richiedere il versamento di un nuovo contributo unificato per tale seconda iscrizione al ruolo (in quanto, come si è visto, nell’ipotesi sopra descritta è solo avvenuto un passaggio del medesimo atto introduttivo da un ruolo ad un altro dello stesso ufficio), ma soltanto l’eventuale integrazione dello stesso in conseguenza della diversità del rito…..” (art. 7.1 circolare 23 ottobre 2015).
Pur non essendo ancora stata trovata una soluzione tecnica al trasferimento di un fascicolo telematico da un Magistrato all’altro o da un Registro di cancelleria all’altro, il Ministero – con la circolare in parola – ha allontanato lo spettro del pagamento di un doppio contributo unificato in caso di errore materiale nell’iscrizione del procedimento. Auspico, in ogni caso, che i tecnici della DGSIA riescano in tempi brevi a superare le problematiche tecniche sopra ricordate anche in virtù del fatto che, invece, è ad oggi possibile trasferire il fascicolo telematico di primo grado presso i registri della Corte d’appello di riferimento.
Per una lettura del testo completo della circolare si rimanda al sito ufficiale del Ministero di Giustizia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC1187890#r1g1
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico.