Processo civile telematico

Il Processo Civile Telematico in Corte di Cassazione

L’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da Covid-19 ha accelerato l’avvio del Processo Civile Telematico in Cassazione. Dal 31 marzo 2021, in via facoltativa, è infatti possibile depositare telematicamente gli atti e i documenti dei procedimenti civili presso la Suprema Corte. Facciamo il punto sulla normativa di riferimento, sui documenti da allegare nei ricorsi telematici in Cassazione e le principali differenze rispetto al deposito telematico presso i Tribunali e le Corti d'Appello.

Processo Civile Telematico in Cassazione: normativa di riferimento

Parlando di Processo Civile Telematico in Corte di Cassazione, non si può in alcun modo prescindere dall’analisi della normativa emergenziale legata al Covid-19; pur essendo stato previsto – già da alcuni anni – un processo di sperimentazione e di successiva attivazione dei servizi telematici presso la Suprema Corte, la vera spinta acceleratrice è stata – appunto – portata dall’emergenza sanitaria.

Con la legge di conversione del D.L. n. 18 del 2020 è stato infatti introdotto, all’interno dell’art. 83 del D.L. n. 18/2020, il comma 11-bis, in virtù del quale si sarebbe dovuto avviare il procedimento di deposito in Cassazione – in via facoltativa – a seguito dell’emanazione di un provvedimento della DGSIA (Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia) volto ad accertare le effettive funzionalità dei sistemi informatici della Corte di Cassazione.

Il sopracitato art. 83 comma 11-bis del D.L. n. 18/2020 è stato poi successivamente sostituito – con testo in realtà di portata analoga – dall’art. 221, comma 5, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha previsto che: “Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L’attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall’articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall’articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

Per la sua piena attuazione, la norma appena citata ha reso necessaria l’emanazione di un provvedimento della DGSIA avvenuta il 27 gennaio 2021. Grazie a detto provvedimento, si è definitivamente sancito l’avvio del deposito telematico presso la Suprema Corte di Cassazione (sempre in via facoltativa) a partire dal 31 marzo 2021.

Se da un lato, quindi, a decorrere dalla fine dello scorso mese di marzo, si sono di fatto aperti i cancelli del PCT in Cassazione, la normativa di riferimento è però rimasta legata allo stato emergenziale dovuto al Covid-19, prevedendo però una data ben precisa di cessazione degli effetti del sopra citato art. 221. Detta data è stata fissata al 31 luglio 2021. È indubbio, comunque, che visti gli sforzi fatti dal Ministero della Giustizia per l’avvio della facoltà di deposito telematico presso la Suprema Corte, è altamente probabile che detto termine verrà prorogato o – addirittura – del tutto rimosso. In tal senso sarà necessario attendere un nuovo provvedimento legislativo.

Iscrizione a ruolo digitale del ricorso in Cassazione: preparazione dei documenti da allegare

Come per qualsiasi altro deposito telematico, la fase di trasmissione dell’atto e della relativa documentazione, dovrà essere preceduto dalla preparazione documentale; si precisa che, per l’analisi che seguirà, si farà espresso riferimento al ricorso e quindi agli atti introduttivi in generale, posto che gli eventuali depositi successivi – oltretutto piuttosto rari – non differiscono in alcun modo dall’ordinario deposito di atti endoprocedimentali presso Tribunali e Corti d’Appello.

Essendo sia il ricorso che il controricorso in Cassazione soggetti a notificazione prima dell’iscrizione a ruolo, dovremo aver cura di preparare tutta la documentazione necessaria già prima della notificazione.

Come è noto la notificazione in ambito civile, amministrativo e stragiudiziale “in proprio” è disciplinata dalla L. 53/1994 al cui art. 9 sono previste particolari disposizioni in termini di attestazione di conformità della notificazione stessa. Il commi 1bis del sopracitato art. 9, in particolare, prescrive che: “Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”

Il potere di autentica del Difensore in relazione alla notifica, quindi, sarà direttamente legato all’impossibilità – anche meramente virtuale – di poter depositare telematicamente i file delle ricevute PEC. Posto che – come detto – dal 31 marzo 2021 è possibile effettuare il deposito presso la Suprema Corte con modalità telematiche, automaticamente verrà meno la facoltà di autenticare le ricevute in parola e il Difensore sarà quindi obbligato a trasmettere per via digitale alla Corte i file (.eml oppure .msg) delle ricevute digitali della notificazione.

In virtù di quanto appena detto, il difensore dovrà – già al momento della notificazione – scegliere se depositare telematicamente o meno il proprio atto introduttivo, poiché, qualora avesse provveduto a una notificazione in forma cartacea, potrà alternativamente iscrivere a ruolo in digitale o con le canoniche forme analogiche, nel caso in cui – invece – avesse scelto la via della notificazione via PEC, non potrà più iscrivere a ruolo in formato cartaceo depositando le ricevute delle PEC di notifica stampate e attestate conformi. In quest’ultimo caso – in realtà – sussisterebbe comunque la possibilità di iscrivere a ruolo in formato cartaceo il ricorso depositando poi, in un momento successivo, le ricevute PEC in forma digitale, ma – in virtù del principio dell’unicità dell’atto di costituzione in giudizio – è quanto meno sconsigliabile procedere in tal senso.

In relazione ai documenti obbligatori da allegare all’iscrizione a ruolo digitale del ricorso in Cassazione, quindi, possiamo procedere a un’elencazione dei contenuti minimi della busta telematica:

  1. Atto introduttivo redatto in formato PDF testuale (alias nativo digitale) e sottoscritto digitalmente; così come normativamente previsto anche per il processo civile telematico presso Tribunali e Corti d’Appello. Tale atto dovrà essere estratto dalla ricevuta PEC di consegna della notificazione e inserito come atto principale del deposito. Non dovrà essere nuovamente sottoscritto con modalità digitali poiché già firmato.
  2. Procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c.; anche in questo caso l’atto dovrà essere estratto dalla ricevuta PEC di consegna della notificazione e non dovrà essere nuovamente sottoscritto con modalità digitali poiché già firmato.
  3. Istanza ex art. 369 II comma c.p.c.; quindi l’istanza di trasmissione alla cancelleria della Corte di Cassazione del fascicolo d’ufficio del grado precedente, munita di visto della Cancelleria di origine.
  4. Ricevuta del pagamento telematico; sul punto è bene ricordare che – salvo proroghe – fino al prossimo 31 luglio 2021 è in vigore un generale obbligo di versamento delle spese di procedura con modalità telematiche. Tale obbligo vale anche per i versamenti relativi al contributo unificato e al contributo fisso per i ricorsi in Cassazione.
  5. PEC di accettazione e di consegna della notificazione del ricorso; i due file dovranno essere allegati – alternativamente – in formato .eml oppure .msg.
  6. Documentazione necessaria alla decisione del ricorso; come è noto, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., al ricorso in Cassazione dovranno essere allegati gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso. Sul punto si ricorda altresì che, in virtù delle disposizioni generali degli art. 16bis e ss. del D.L. 179/2012, nel caso di allegazione di atti processuali o di provvedimenti del Magistrato detenuti in originale o copia conforme, sarà necessaria una specifica attestazione di conformità da redigersi sul documento stesso oppure – in tal caso anche complessivamente – su documento separato sottoscritto digitalmente.
  7. Copia del provvedimento impugnato; anche in questo caso sarà necessario apporre l’attestazione di conformità dell’atto inserito nella busta telematica.

Conclusa la preparazione della documentazione da allegare al ricorso, vedremo nel prossimo paragrafo l’iter da seguire per procedere al deposito telematico del ricorso in Cassazione.

Deposito telematico in Cassazione: quali differenze rispetto al deposito presso Tribunali e Corti d’Appello

Conclusa la fase di predisposizione dei documenti e dopo aver effettuato la notificazione del ricorso introduttivo, dovremo passare alla vera e propria iscrizione a ruolo digitale. Vi è preliminarmente da precisare che, in questa sezione, analizzeremo esclusivamente le principali differenze fra il deposito telematico di atto introduttivo in Cassazione rispetto al deposito dell’atto di citazione presso Tribunali e Corti d’Appello. Al fine di rendere più comprensibile al lettore l’esposizione, ci avvarremo dell’ausilio di un software per la creazione della busta digitale, SLPCT; in ogni caso – anche negli altri programmi abilitati al deposito presso la Suprema Corte – i dati richiesti saranno sostanzialmente i medesimi.

Posto che i primi dati richiesti per la compilazione della busta telematica saranno attinenti esclusivamente al tipo di ricorso da depositare e all’inserimento della data di notificazione, una delle prime differenze rispetto agli ordinari depositi telematici introduttivi, potremo riscontrarla nell’inserimento dei dati del provvedimento impugnato (fig. 1).

Busta Telematica Inserimento Dati Provvedimento
Fig. 1 – Inserimento dati del provvedimento impugnato.

Come si può notare, infatti, i dati del provvedimento impugnato non solo dovranno essere inseriti obbligatoriamente, ma richiederanno particolare attenzione al momento della compilazione. Contrariamente a quanto avviene presso le Corti di merito, difatti, l’abbinamento fra atto di iscrizione a ruolo e costituzione in giudizio non avviene tramite l’indicazione del numero di Ruolo Generale (che comunque sarà sempre possibile inserire in sede di controricorso), ma tramite l’identificazione del provvedimento impugnato; tale operazione – quindi – dovrà essere ripetuta anche dal controricorrente al momento della costituzione.

Nelle sezioni successive, poi, il software ci chiederà di inserire la materia oggetto del ricorso. Come è noto gli oggetti ministeriali relativi all’iscrizione presso la Suprema Corte non sono i medesimi delle Corti di merito, per tale ragione il Ministero ha messo a disposizione dell’utenza un comodo software di “transcodifica” che trasforma i codici oggetto da utilizzarsi in Cassazione, l’applicativo è accessibile tramite questo link www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/nuovi_criteri_classificazione.page.

La compilazione del deposito proseguirà con i classici passaggi relativi all’inserimento del valore della procedura e dei dati del pagamento del contributo unificato e del contributo fisso per i ricorsi presso la Suprema Corte, nonché con l’indicazione dei dati delle parti del procedimento.

La sezione successiva, invece, rappresenta una novità in ambito di deposito telematico; come visibile in figura 2, infatti, dovremo provvedere all’inserimento dei motivi di ricorso con specifico riferimento all’art. 360 c.p.c., avendo cura – se possibile – di indicare anche la pagina del ricorso ove tale motivo viene trattato.

Busta Telematica Inserimento Motivi Del Ricorso
Fig. 2 – Inserimento dei motivi di ricorso.

È da sottolinearsi come, in effetti, l’unico dato obbligatorio sia rappresentato dall’indicazione dei vari motivi di ricorso ma, in ogni caso, la compilazione anche dei campi relativi ai riferimenti normativi e alla descrizione dei motivi, rappresenterà un valido aiuto per il Collegio giudicante ai fini della decisione.

Ultima sezione da compilare, prima dell’allegazione documentale, è quella relativa ai riferimenti ECLI (fig. 3). Tale sezione non è obbligatoria e, al momento in cui si scrive, è in effetti di difficile compilazione.

Busta Telematica Riferimenti ECLI
Fig.3 – Riferimenti ECLI

Tali riferimenti, che rappresentano una codifica univoca per tutti le pronunce giurisprudenziali d’Europa, non sono ancora stati completamente approntati per l’Italia. In un prossimo futuro, comunque, anche il nostro Paese avrà la possibilità di codificare le pronunce giurisprudenziali seguendo questa classificazione europea e si potranno quindi inserire, in questa sezione, i principali precedenti posti a fondamento del nostro ricorso.

La procedura di elaborazione della busta si concluderà poi con le classiche fasi di allegazione documentale, di sottoscrizione digitale dei file e di invio della busta telematica.

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