La “procura alla lite” nel Processo Tributario Telematico
La netta distinzione operata dalla normativa e dalla prassi tra gli “atti” e i “documenti”, oggetto del precedente intervento, si riverbera fisiologicamente sulla delega del contribuente al professionista di fiducia affinché lo difenda nella controversia: in altre parole, la “procura alla lite”.
A livello normativo, le disposizioni che governano tale documento nell’ambito del processo tributario telematico dispongono che la procura alle liti o l’incarico di assistenza e difesa conferiti, congiuntamente all’atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con “firma elettronica qualificata” o con “firma digitale” del ricorrente, devono essere trasmessi dal difensore a mezzo Posta Elettronica Certificata.
La norma, articolo 4 del decreto MEF 23 dicembre 2013, n. 163, prevede in primo luogo la possibilità che il contribuente conferisca delega al proprio professionista in modalità digitale. Ove si verifichi questa ipotesi, la procura alle liti o l’incarico di assistenza e difesa deve essere autenticata dal professionista mediante l’apposizione della propria firma elettronica qualificata ovvero firma digitale, in ossequio a quanto prevede l’art. 25 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)*.
Ci troviamo, insomma, di fronte a un vero e proprio “documento informatico”, ossia un documento elettronico contenente la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, e perciò “nativo digitale”, sottoscritto digitalmente tanto dal contribuente quanto dal difensore prescelto.
In secondo luogo, la norma permette ai contribuenti anche di poter conferire la procura alle liti o l’incarico di assistenza e difesa sul “tradizionale” supporto cartaceo, da sottoscrivere con firma autografa e in presenza del professionista che ne attesta la veridicità.
Ora, rinviando a brevissimo sull’adempimento del difensore, è fondamentale sottolineare che in questa seconda ipotesi la procura non può essere ricompresa nell’atto processuale: l’apposizione della firma autografa farebbe infatti perdere a quest’ultimo il requisito previsto dalla legge, ravvisabile nell’assenza di restrizioni per le operazioni di selezione e copia e, conseguentemente, l’inammissibilità della “copia per immagine”.
Quindi, occorre dire addio alla “procura a margine” del ricorso o dell’appello così come a quella “in calce” all’atto: questa estromissione forzata fa sì che la procura divenga necessariamente un documento separato dall’atto principale.
Pertanto, una volta apposta la firma autografa sul modello predisposto su carta dal professionista, questi dovrà scansionarlo nel “consueto” formato PDF/A – 1a o PDF/A – 1b e sottoscriverlo digitalmente, al pari di tutti gli atti e gli allegati da trasmettere e depositare nell’ambito del complessivo procedimento difensivo.
La norma prevede che la procura debba essere attestata come conforme all’originale, ai sensi dell’articolo 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD): a ciò provvede l’apposizione della firma digitale, ma nulla vieta che il difensore evidenzi tale attestazione per iscritto nel corpo della delega.
Le prescrizioni normative terminano qui: la “buona pratica” suggerisce, invece, che la procura, proprio perché “distaccata” fisicamente dall’atto principale, rechi le generalità del contribuente conferente l’incarico e gli estremi dell’atto o della sentenza che origina il procedimento giudiziario, nonché la reiterazione dell’elezione di domicilio digitale (già effettuata nell’atto principale). Una cautela per il professionista e un possibile ausilio per tutti i soggetti coinvolti nel procedimento digitalizzato.
*Art. 25
Firma autenticata.
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell’articolo 2703 del Codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. L’autenticazione della firma elettronica, anche mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico. 3. L’apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l’efficacia di cui all’articolo 24, comma 2. 4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell’originale, secondo le disposizioni dell’articolo 23.