Lavoro e HR

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L’esonero per l’assunzione di beneficiari
del reddito di cittadinanza

La legge 28 marzo 2019, n. 26 (G.U. 29 marzo 2019, n. 75), ha convertito in legge, con poche modifiche, il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza). L’articolo 8 contiene gli incentivi per le assunzioni dei beneficiari di tale misura da parte dei datori privati. Di seguito le modalità per la fruizione e l’importo del beneficio nel caso di assunzione diretta o a seguito di un apposito percorso formativo.
 
Destinatari – Sono interessati i datori di lavoro privati che, preventivamente, comunicano alla piattaforma digitale dedicata al RDC presso l’ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assumono tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato, soggetti beneficiari di RDC, anche grazie all’attività svolta da un soggetto accreditato (es. le Agenzie per il lavoro) di cui all’art. 12 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.
 
Assunzione diretta: beneficio – Al datore che assume un fruitore di RDC è riconosciuto, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico di datore e lavoratore, esclusi premi e contributi INAIL, nel limite dell’importo mensile del RDC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quelle già godute dal beneficiario stesso (per esempio: dopo 8 mesi di fruizione del RDC, l’incentivo al datore spetta per 10 mensilità), e comunque per un importo non superiore a 780 euro mensili e un periodo minimo di 5 mensilità.
In caso di rinnovo del RDC, l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. L’importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, esclusi premi e contributi INAIL.
 

Periodo di fruizione del RDC Importo Massimo Numero mensilità
Prima concessione 780 euro Da 5 a 18
Rinnovo 780 euro 5 fisse

 
Nel caso di licenziamento del beneficiario di RDC effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione, il datore deve restituire l’incentivo fruito, più le sanzioni civili ex art. 116, co. 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (tasso ufficiale di riferimento più 5,5 punti), salvo che il recesso avvenga per giusta causa o per giustificato motivo; la norma sembra voler punire solo il licenziamento discriminatorio, orale e nullo: in questi casi, peraltro, al lavoratore spetta sempre la reintegrazione nel posto di lavoro, più un risarcimento economico minimo di 5 mensilità dell’ultima retribuzione.
 
Infine, ove necessario, il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di RDC stipula, presso il CPI, un patto di formazione, con cui gli garantisce un percorso formativo o di riqualificazione professionale.
 
Patto di formazione – Il co. 2 dispone che gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i centri per l’impiego e i soggetti accreditati ex art. 12 del D.Lgs. n. 150/2015, ove tale possibilità sia prevista da provvedimenti regionali, un Patto di formazione che garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche coinvolgendo Università ed enti pubblici di ricerca, secondo i più alti standard di qualità della formazione e in base a indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Patto di formazione può essere altresì stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua ex art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni e Province autonome.
 
Assunzione a seguito del Patto di Formazione – Se, in seguito a tale percorso formativo, il beneficiario di RDC ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo, con un contratto a tempo pieno e indeterminato, al datore che assume, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, spetta l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico di datore e lavoratore, esclusi premi e contributi INAIL, fino alla metà dell’importo mensile del RDC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quelle già godute dal beneficiario stesso, in ogni caso per un importo non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a 6 mensilità.
In caso di rinnovo del beneficio, l’esonero è concesso nella misura fissa di 6 mensilità per metà dell’importo del RDC.
 
L’importo massimo del beneficio mensile comunque non può eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, esclusi premi e contributi INAIL.
 
L’altra metà dell’importo mensile del RDC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità, è riconosciuta all’ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore che assume il beneficiario del RDC.
 
Anche in questo caso, il datore che, nei 36 mesi dopo l’assunzione, licenzia il beneficiario del RDC, deve restituire l’incentivo fruito, più le sanzioni civili ex art. 116, co. 8, lettera a), della legge n. 388/2000, salvo che si tratti di recesso per giusta causa o giustificato motivo.
 
Lavoro autonomo o di impresa – Infine, il comma 4 dispone che ai beneficiari del RDC che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RDC è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità del RDC, nel limite di 780 euro mensili (ossia fino a un massimo di 4.680 euro). Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con D.M. dei Ministri del lavoro, dell’economia e dello sviluppo economico.
 
 
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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