Lavoro e HR

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Conversione del D.L. Cura Italia: queste le novità

Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “decreto cura Italia”) è stato convertito in legge, con modifiche, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata sulla G.U. 29 aprile 2020, n. 110 (S.O. n. 16), entrata in vigore il 30 aprile 2020. Di seguito, le principali modifiche al decreto.

CIGO e assegno ordinario (art. 19) – Tali trattamenti possono essere concessi per una durata massima di 9 settimane, per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. E’ stato modificato il co. 2: i datori che presentano tale domanda sono dispensati dall’osservanza dell’art. 14 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (informazione e consultazione sindacale), e dei termini del procedimento previsti dall’art. 15, co. 2, nonché dall’art. 30, co. 2, di tale D.Lgs. La domanda va presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui è iniziato il periodo di sospensione o riduzione dell’attività e non è soggetta alla verifica dei requisiti ex art. 11 D.Lgs. n. 148/2015 (le causali). Il nuovo co. 10-bis dispone che i datori con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato I al DPCM 1° marzo 2020 nonché i datori che non hanno sede legale o unità produttiva/operativa in tali comuni, per i soli lavoratori in forza ivi residenti o domiciliati, possono presentare domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per un periodo aggiuntivo fino a 3 mesi. L’assegno ordinario è concesso anche ai dipendenti di datori iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti. A tale trattamento non si applica il tetto aziendale (prestazioni non superiori a 10 volte l’ammontare dei contributi dovuti dal datore, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a suo favore) ex art. 29, co. 4, 2° periodo, del D.Lgs. n. 148/2015.

Contratti a termine (art. 19-bis) – Novità assoluta: vista l’emergenza epidemiologica COVID-19, ai datori che accedono agli ammortizzatori sociali ex artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020 (CIGO e assegno ordinario; CIGO per aziende già in CIGS; assegno ordinario per datori con assegni di solidarietà in corso; CIGD), nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, co. 1, lettera c), 21, co. 2, e 32, co. 1, lettera c), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione. Ne consegue che, in tale periodo, i datori che hanno fatto richiesta di ammortizzatori sociali possono comunque rinnovare o prorogare i contratti a termine in essere, senza rispettare il cd. stop and go.

CIGO per aziende già in CIGS (art. 20) – Le aziende che al 23 febbraio 2020 hanno in corso la CIGS, possono chiedere la CIGO ex art. 19 e per un periodo fino a 9 settimane: la concessione della CIGO sospende e sostituisce la CIGS. La CIGO può riguardare anche gli stessi lavoratori beneficiari di CIGS a totale copertura dell’orario. Il nuovo co. 7-bis dispone che i datori con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, che al 23 febbraio hanno in corso una CIGS, possono presentare domanda di CIGO ex art. 19, per un periodo aggiuntivo fino a 3 mesi, nel limite di spesa di 0,9 milioni di euro per il 2020.

Cassa integrazione in deroga (art. 22) – Modificato il co. 1: Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori privati, inclusi quelli agricoli, della pesca e terzo settore inclusi gli enti religiosi riconosciuti, cui si applicano le tutele in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto, possono riconoscere, per l’emergenza COVID-19, con accordo che può essere concluso anche telematicamente con le OO.SS. più rappresentative a livello nazionale per i datori, trattamenti di CIGD (con contribuzione figurativa), per la durata della riduzione o sospensione del rapporto e comunque per un periodo fino a 9 settimane. Il trattamento di CIGD, per i lavoratori agricoli, per le ore di riduzione/sospensione di attività, nei limiti previsti, è equiparato a lavoro per il calcolo della disoccupazione agricola. L’accordo sindacale non è richiesto per i datori fino a 5 dipendenti né per i datori che hanno chiuso l’attività per i provvedimenti d’urgenza emanati per far fronte all’emergenza. Il nuovo co. 8-bis dispone che i datori con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, nonché quelli che non hanno sede legale o unità produttiva/operativa nei comuni suddetti, per i soli lavoratori in forza residenti o domiciliati in tali comuni, possono chiedere la CIGD, per un periodo aggiuntivo fino a 3 mesi dal 23 febbraio 2020. Il nuovo co. 8-quater dispone che, fuori dei casi ex co. 8-bis, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, per i datori con unità produttive ivi situate o che non hanno sede legale o unità produttiva/operativa in tali regioni, per i soli lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle stesse regioni, possono riconoscere trattamenti di CIGD, per un periodo fino a 4 settimane, aggiuntivo a quello ex co. 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione.

Permessi legge 104 (art. 24) – Confermati i 12 giorni aggiuntivi di permesso; inoltre per il personale di Forze armate, Polizia, Polizia penitenziaria e vigili del fuoco, il beneficio spetta compatibilmente con le esigenze dell’ente e di interesse pubblico. Tale previsione è riferita anche al personale della polizia locale di comuni, province e città metropolitane.

Indennità di 600 euro (artt. 27, 28, 29, 30, 31, 38 e 96) – Invariate le indennità di 600 euro (non cumulabili) per: professionisti e lavoratori con rapporto di co.co.co.; lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago; lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali; lavoratori del settore agricolo; collaboratori sportivi, nonché lavoratori dello spettacolo.

Lavoro agile (art. 39) – Il co. 1 dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza per COVID-19 (e non più solo fino al 30 aprile), i dipendenti disabili nelle condizioni ex art. 3, co. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che hanno nel nucleo familiare una persona con disabilità in tali condizioni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ex artt. da 18 a 23 legge 22 maggio 2017, n. 81, purché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Inoltre, i lavoratori del settore privato con gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa hanno la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. Novità: tali disposizioni si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

Lavoratori autonomi ex zona rossa (art. 44-bis) – La nuova norma dispone che – per co.co.co., agenti e rappresentanti, lavoratori autonomi, professionisti, inclusi i titolari di impresa, iscritti all’AGO e alle sue forme esclusive e sostitutive, nonché alla Gestione Separata – che svolgono l’attività al 23 febbraio 2020 nei comuni ex allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Veneto: Vò), o siano ivi residenti o domiciliati alla stessa data, è riconosciuta un’indennità mensile aggiuntiva di 500 euro per un massimo di 3 mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività. Tale indennità non concorre a formare il reddito ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall’Inps, su domanda, nel limite di spesa di 5,8 milioni di euro per il 2020.

Licenziamento (art. 46) – Il testo modificato dalla legge n. 27/2020 dispone che, dal 17 marzo (e fino al 16 maggio 2020), l’avvio delle procedure ex artt. 4, 5 e 24, legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nello stesso periodo sono sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, salve che il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, CCNL o clausola del contratto d’appalto. Inoltre, sino alla scadenza di tale termine, il datore, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Sospensione versamenti di ritenute, contributi e premi (art. 61) – L’art. 61 è stato modificato profondamente dalla conversione: per il dettaglio si veda il nuovo testo di legge.

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