Processo civile telematico

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Il caso TAR Calabria 585/2020

Oggi parliamo di un altro caso sulle notificazioni a mezzo PEC e dei registri pubblici di indirizzi elettronici.

Lo scorso anno il Tar Sicilia sezione di Catania ha depositato un’interessante pronuncia in materia di notificazioni a mezzo PEC e di registri pubblici di indirizzi elettronici.

Nel caso di specie, era stato proposto ricorso contro il Comune di Catania per l’accertamento dell’inottemperanza del Comune stesso del rispetto all’obbligo di comunicare al Ministero della Giustizia un valido indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni e le notificazioni. Tale indirizzo PEC, come noto, dovrebbe essere inserito all’interno dell’apposito elenco denominato “PP.AA.” e previsto dall’art. 16 comma 12 del D.L. 179/2012.

Il ricorso de quo, poi accolto dal Tribunale Amministrativo siciliano, si era reso necessario poiché, come più volte abbiamo avuto modo di sottolineare su queste pagine, a seguito della riforma degli articoli 16 e seguenti del D.L. 179/2012, il registro IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) è stato integralmente sostituito dal registro PP.AA. per l’elencazione degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata utilizzabili – nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni – per le notifiche in proprio a mezzo PEC.

Posto che il vecchio registro IPA (tutt’ora esistente e pienamente idoneo all’estrazione degli indirizzi PEC per le notifiche in ambito tributario) è completo di tutti gli indirizzi riferibile alle nostre Pubbliche Amministrazioni, e posto altresì che – di converso – il registro PP.AA. è rimasto a lungo pressoché non alimentato – o quantomeno scarsamente alimentato – dalle P.A. di riferimento, chiaro appare il grave danno per tutti quei legali che debbano notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata un atto ad una delle amministrazioni che non abbiano provveduto alla comunicazione del proprio indirizzo.

All’epoca, come detto, il TAR Sicilia sezione di Catania stabilì: “è di tutta evidenza come il contegno omissivo serbato dall’Amministrazione rispetto all’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC sancito dalla predetta norma, pur non precludendo radicalmente la notifica dell’atto processuale (residualmente possibile, infatti, mediante le tradizionali modalità cartacee), vanifichi il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della giustizia posti dal legislatore, rispetto ai quali la telematizzazione delle comunicazioni funge da fattore trainante. Una tale inerzia, come puntualmente rappresentato nella diffida del 26 ottobre 2017, non potendo trovare ammissibile giustificazione in ragioni di carattere organizzativo, si riverbera d’altra parte negativamente sulla generalità degli operatori del processo amministrativo. Costoro, che prima della novella del 2014 avrebbero potuto comunque giovarsi di una modalità di comunicazione telematica rappresentata dalla notifica presso l’indirizzo PEC estratto dal registro IPA, attualmente, in caso di inerzia della PA nella comunicazione dell’indirizzo ex art. 16, co. 12, cit., potranno ricorrere esclusivamente alle tradizionali modalità di notifica cartacee, con un aggravio in termini materiali ed economici e in spregio alla normativa vigente e in particolare all’art. 16, comma 12, del d.lgs. 179/2012.”

Oggi tale pronuncia, rimasta fino ad oggi isolata, è stata ripresa e ribadita dal Tribunale Amministrativo della Calabria che, in un caso del tutto analogo rispetto a quello appena descritto, ha riconosciuto l’inadempienza della Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro (rimasta contumace nel giudizio) per non aver ottemperato alla corretta e tempestiva comunicazione del proprio indirizzo PEC da inserirsi nel registro PP.AA.

Il Tribunale Amministrativo calabrese, ripercorrendo le orme del precedente siciliano, ha sul punto precisato che: “L’art. 16, comma 12, D.L. 18 ottobre 2012, 179, conv. con L. 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce, al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, che queste comunichino al Ministero della Giustizia l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.

La Legge fissava nel 30 novembre 2014 il termine per porre in essere l’adempimento, che è necessario per costituire, a cura del Ministero, un elenco dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti e dagli avvocati.

L’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro non è presente in tale elenco e non è altrimenti dimostrato che la comunicazione dovuta abbia avuto luogo.

Verificato che all’amministrazione la legge non lascia alcun margine di discrezionalità e che la comunicazione richiede l’utilizzo di minime risorse amministrative è evidente che l’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro è inadempiente all’obbligo testé illustrato.”

Per tale ragione il TAR Calabria ha condannato l’Azienda ospedaliera sopra citata a provvedere nel termine di 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, agli adempimenti necessari all’inserimento del proprio indirizzo PEC all’interno del registro PP.AA.

Questo nuovo assunto giurisprudenziale deve indurci ad essere ottimisti sulla futura alimentazione del registro suddetto, e sul superamento – quindi – delle difficoltà nelle notificazioni nate dopo l’abbandono del registro IPA.

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