Conservazione digitale

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Nuova risoluzione dell’Agenzia delle Entrate: luogo di conservazione dei documenti fiscali

Con la pubblicazione della Risoluzione n.81/E del 25 settembre 2015, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire che in caso di conservazione digitale di documenti fiscali eseguita da un terzo soggetto conservatore che non è il depositario, non va trasmessa la comunicazione prevista dall’art. 35 del DPR 633/72 .
Il caso riguarda l’impresa individuale Tizio (Farmacia), che dovendo emettere delle fatture elettroniche nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, si avvale del provider Beta che svolge attività di firma digitale, invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, gestione delle notifiche, nonché conservazione digitale.
In questa ipotesi, rilevato che il conservatore (Beta) non è in alcun modo depositario delle scritture (“ossia di colui che gestisce la contabilità e che, ai fini fiscali, assume specifiche responsabilità”), il contribuente Tizio non è tenuto a fare la comunicazione prevista dall’art. 35 del DPR 633/72 tramite l’impiego del modello AA9/11.
Link: www.agenziaentrate.it
 

A cura di Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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