Processo civile telematico

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Nuove importanti modificazioni all’art. 83 D.L. 18/2020 per il Processo Civile Telematico

A causa dell’emergenza epidemiologica della scorsa primavera, il Governo ha emanato molti provvedimenti di urgenza volti a regolare lo svolgimento delle udienze civili nonché il deposito degli atti del processo. Ne parliamo in questo articolo.

Le maggiori novità sono state portate dall’art. 83 del Decreto Legge 18/2020, con il quale si è disciplinata non solo la modalità di trasmissione degli atti e di pagamento degli oneri di giustizia, ma anche l’organizzazione degli uffici di cancelleria e anche le modalità di tenuta delle udienza in periodo di emergenza sanitaria.

Orbene, come noto, tale articolo 83 è stato oggetto di numerose modificazioni, in primis in fase di conversione di detto decreto legge e poi con successivi interventi portati anch’essi da ulteriori decreti e da ulteriori leggi di conversione.

E’ da ultima intervenuta la Legge di conversione del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Legge n. 77 del 17 luglio 2020) che ha prorogato fino al 31 ottobre parte delle misure originariamente previste per l’amministrazione della giustizia civile.

L’articolo 221 del D.L. n. 34/2020 – così come modificato dalla Legge di conversione 77 del 17 luglio 2020) prevede espressamente, al secondo comma, che:  “tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10”; vediamo quindi, per quanto di nostro interesse, cosa prevedono tali 8 commi:

  • Comma 3 – Sino al 31 ottobre 2020 tutti gli atti del processo civile, inclusi quelli introduttivi di un nuovo giudizio, potranno essere depositati esclusivamente con modalità telematica.

Allo stesso modo, quindi sempre con modalità digitale, dovrà essere versato il contributo unificato previsto dall’articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, e l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo testo unico.

  • Comma 4 – Nei casi in cui non sia richiesta la presenza in udienza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l’udienza potrà – su disposizione del Giudice – essere sostituita dal “dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile”.

Viene quindi, a tutti gli effetti, prolungata la possibilità di trattazione scritta della causa, con – però – importanti precisazioni. Il Giudice dovrà assegnare un termine fino a 5 giorni prima dell’udienza per il deposito delle note scritte e non si potrà più – di conseguenza – prevedere che il deposito venga effettuato ad horas durante la mattinata prevista originariamente per l’udienza. Detta prassi, invalsa in alcuni Tribunali, aveva infatti portato con sé non poche problematiche e disservizi.

  • Comma 5 – Viene confermata la possibilità – anche qui sino al 31 ottobre – di depositare atti e documenti in modalità telematica anche in Corte di Cassazione. Si precisa però che: “l’attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.”

Tale provvedimento non è stato – ad oggi – ancora emanato.

  • Commi 6 e 7 – Viene confermata la possibilità di effettuare l’udienza in videoconferenza. Ex comma 6 potrà essere la parte a richiedere il collegamento da remoto, collegamento – però – che potrà avvenire unicamente dal medesimo luogo dal quale trasmetterà il difensore, e di conseguenza avvocato e cliente dovranno materialmente essere presenti tramite unico collegamento digitale.

Ex comma 7, invece, potrà essere il Magistrato a ordinare lo svolgimento dell’udienza tramite strumenti digitali, così come era già stato previsto nel testo originale dell’art. 83 D.L. 18/2020.

  • Comma 8 – Giuramento del Consulente Tecnico di Ufficio. La norma prevede che, “in luogo dell’udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio ai sensi dell’articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all’inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.”

Il provvedimento in parola, in realtà molto atteso, consente di evitare la così detta “udienza di giuramento del CTU” che, molto spesso, rappresentava un mero atto formale e quindi di scarsa importanza ai fini dell’iter della causa.

Le ulteriori disposizioni riguardano invece l’ambito penale, ed esulano quindi dalla nostra trattazione.

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