Proroga dei termini entro cui ultimare la conservazione digitale
Con la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2017 ad oggetto Differimento dei termini per l’assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali (GU n.175 del 28 luglio 2017), il termine di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è stato prorogato al 31 ottobre 2017.
In tema di conservazione digitale dei documenti fiscali, l’art 3 terzo comma del DMEF 17 giugno 2014 rileva che “Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dall’art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489”, il quale riporta che “ A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”.
Nella sostanza quindi, il termine entro cui ultimare la conservazione digitale delle fatture elettroniche e delle scritture contabili inerenti l’anno 2016 è prorogato di un mese, e quindi dovrà essere eseguita entro e non oltre il 31 gennaio 2018.
Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale