Revoca delle dimissioni presentate presso l’Ispettorato del Lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è pronunciato in merito alla possibilità di revocare le dimissioni presentate presso le proprie sedi ai sensi dell’articolo 55 del Testo unico delle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità.
L’art. 55 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, dispone che la risoluzione consensuale o la richiesta di dimissioni della lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e della lavoratrice o del lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’art. 54, co. 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
In relazione a tale procedura, l’INL – con la Nota 8 maggio 2024, prot. n. 862 – dopo aver ricordato che, nei casi di dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, la loro efficacia è subordinata alla loro convalida da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, onde verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato, ha precisato che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia (nella fattispecie ex art. 55, co. 4, D.Lgs. n. 151/2001) è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’ITL.
Ne consegue che nulla impedisce che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento:
- antecedente alla loro efficacia, ossia prima dell’emanazione del provvedimento di convalida; o
- successivo alla convalida ma prima della loro decorrenza e, quindi, della risoluzione del rapporto.
In ogni caso, anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’ITL che, valutata la fondatezza delle motivazioni addotte, annullerà il relativo provvedimento, e potrà programmare accertamenti ispettivi a tutela dei lavoratori interessati, ove si ritenga che nei loro confronti siano stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti.
Invece, nel caso in cui le dimissioni (dopo aver verificato la genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore) siano state regolarmente convalidate, e abbiano conseguito l’effetto di risolvere il rapporto, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto potrà riprendere solo con il consenso del datore.